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GAZEBO: NON SERVE IL PERMESSO

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di Valeria Zeppilli

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di recente approvato un decreto, attuativo del cd. decreto Scia 2 (d.lgs. n. 222/2016) e contenente il cd. glossario unico per l’edilizia libera, che elenca (in maniera peraltro non esaustiva) tutti gli interventi di edilizia per i quali non sono richiesti permesso di costruire, Cila o Scia e che quindi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni locali e della normativa di settore.

Tra tali opere spiccano, in particolare, i gazebo.

Il decreto, nel dettaglio, riporta in allegato una tabella nella quale sono indicati:

il regime giuridico dell’attività edilizia libera

l’elenco delle categorie di intervento ascritte all’edilizia libera

l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio

l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento.

Opere contingenti e temporanee

Con particolare riferimento ai gazebo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ricondotto all’edilizia libera le opere di installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, e gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la predetta comunicazione.

Deve trattarsi, tuttavia, di opere contingenti e temporanee, dirette ad essere immediatamente rimosse non appena ne cessa la necessità e, comunque, entro massimo 90 giorni.

Aree ludiche

È possibile, inoltre, l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo se la categoria di intervento è riconducibile alle opere relative alle aree ludiche e ad elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.