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FISCO: SCUSABILE IL BREVE RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA RATA

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di Lucia Izzo

Non determina il disconoscimento dell’intera dilazione il pagamento con breve ritardo della rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale.

Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2925/2018  pronunciandosi sulla vicenda di un contribuente che aveva impugnato la cartella di pagamento scaturita da un controllo ex arti.36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72 sulla dichiarazione Unico 2012.

 

La cartella conseguiva alla tardività del versamento della prima rata dell’importo della comunicazione di irregolarità, da cui era scaturità la conseguente decadenza della rateazione, l’iscrizione a ruolo dell’intera somma dovuta e l’irrogazione della sanzione del 30%.

La competente CTP riteneva di dover accogliere il ricorso del contribuente e ad esito analogo giunge la CTR sollecitata dall’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, rileva il Collegio regionale, il ritardo di pochi giorni nel pagamento della prima rata non è dipeso da inerzia o malafede del contribuente, bensì da un errore del sistema “CIVIS” disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Fisco: rata pagata con esiguo ritardo? Niente disconoscimento dell’intera dilazione

Comunque, sottolinea la Commissione, a seguito del D.L. n. 98/2011, si è stabilito che il lieve ritardo nel pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta più il disconoscimento dell’intera dilazione.

A ciò si aggiunge la conferma ai sensi del D.L. n. 201/2011, il quale ha stabilito che la decadenza dalla dilazione è prevista solo nel caso in cui il contribuente non paghi la rata entro il termine previsto per il pagamento di quella successiva.

Infine, questo orientamento è stato rinforzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 23/2014 il quale ha previsto che i decreti delegati dovessero contemplare norme atte a impedire il disconoscimento della dilazione per i ritardi esigui.

La stessa Agenzia delle Entrate, rileva infine la Commissione, si è espressa specificando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (Circolare n. 27/2013) o da mediazione (Circolare n. 9/2012) non devono causare la decadenza dal beneficio, invitando gli uffici a una certa flessibilità nella valutazione degli inadempimenti posti in essere dai contribuenti.

Pertanto, il ricorso del Fisco va respinto del caso di specie, ma stante la novità delle questioni trattate, nonché l’incertezza giurisprudenziale e motivi di equità, le spese di lite devono essere compensate.