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ENERGIA, TELEFONIA E INTERNET, ANTITRUST: MULTA DA 1 MLN DI EURO A OPTIMA ITALIA SULL’OFFERTA VITAMIA

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Tariffa flat tutto compreso per energia, telefonia e internet con stangata nel conguaglio finale. Questa la promozione finita nel mirino dell’Antitrust, che ha multato la società Optima Italia per 1 milione di euro contestando una pratica commerciale scorretta sull’offerta VitaMia. L’Antitrust ha anche disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sul sito aziendale.

 

L’istruttoria riguarda Optima Italia e l’offerta commerciale multiservizi chiamata “Optima VitaMia”, ora rinominata “TUTTO-IN-UNO”, per la fornitura di energia, gas, telefonia fissa/mobile e Internet. L’Antitrust ha sanzionato Optima per “la promozione di un’offerta commerciale multiservizi, per la fornitura di energia, gas, telefonia fossa/mobile e Internet ad una tariffa fissa o flat in maniera ingannevole; nonché l’applicazione a una molteplicità di consumatori di una fatturazione a conguaglio, secondo modalità aggressive in quanto li espongono all’esborso, in soluzione unica e a fine anno contrattuale, di importi rilevanti, non facilmente prevedibili, conoscibili e controllabili, anche in ragione della definizione di una taglia sbagliata per il pacchetto forfettario”.

Optima Italia eroga la fornitura multiservizi di energia elettrica, gas naturale, telefonia e Internet nel mercato libero. La promozione dell’Offerta VitaMia, spiega l’Autorità nel provvedimento, è fatta con modalità ingannevoli e con una modalità di fatturazione che presenta profili di aggressività, “tali da generare un indebito condizionamento nei consumatori cui vengono fatturati conguagli di inattesa ed elevata entità”. C’è una sola bolletta per tutti i servizi, con un canone mensile unico elaborato su una stima iniziale, fatta sulla base dei consumi storici del cliente (ma spesso rivelatasi errata); e un servizio destinato alla contabilizzazione delle variazioni dei consumi effettivi rispetto al canone mensile, chiamato Conto Relax, all’attivazione del quale Optima concede un “Bonus iniziale” pari all’importo di circa un canone mensile per il riconoscimento dei risparmi eventualmente conseguiti.

La promozione enfatizzava dunque la semplicità di avere un’unica bolletta e una spesa fissa ma, spiega l’Antitrust, non venivano precisati altri aspetti essenziali quali l’esistenza di un vincolo di durata minima dell’offerta, l’esistenza di un conguaglio a fine dell’anno contrattuale, la perdita dei consumi risparmiati di valore superiore a quello del Bonus iniziale, le tariffe applicate in sede di conguaglio per la fatturazione dei consumi extra-soglia accumulati. Proprio sulle fatturazioni a conguaglio l’Autorità ha ricevuto segnalazioni di associazioni di consumatori, di consumatori e microimprese che lamentavano appunto errori di stima iniziali e il mancato conteggio mensile dei consumi, sotto o extra-soglia. Il risultato era che i clienti non riuscivano a tenere sotto controllo tali consumi. E c‘erano anche problemi sul recesso anticipato.

 “L’informativa promozionale dell’offerta commerciale Optima VitaMiaè veicolata in modo gravemente ingannevole”, scrive dunque l’Antitrust. Il messaggio pubblicitario via Internet, radio e Tv col quale veniva agganciato il consumatore enfatizzava infatti la natura flat e prospettava l’offerta come “Una formula rivoluzionaria: elettricità, gas, telefono e internet in una soluzione unica e a un prezzo fisso mensile. Zero sorprese in bolletta e tanto relax. Ti portiamo su un altro pianeta”. In realtà questa funziona come “un’offerta a consumo sui generis, in cui il cliente si obbliga al pagamento di un conguaglio alla fine del periodo contrattuale, ossia dopo un intero anno, sulla base della rilevazione dei consumi effettivi”. Al saldo finale, insomma, il consumatore si ritrova a pagare somme spesso ingenti che non poteva prevedere. In pratica, secondo questo meccanismo, il professionista anticipa al cliente un importo definito a copertura dei consumi extra-soglia che saranno fatturati al cliente alla fine del periodo contrattuale.

Il caso di recesso anticipato rispetto alla durata minima di 12 mesi del contratto, inoltre, “il meccanismo di compensazione fra consumi sotto e extra-soglia non opera, di modo che il Bonus iniziale viene sottratto e tutti i consumi extra-soglia sono invece interamente fatturati e addebitati al cliente.” Fra l’altro il numero elevato di recessi registrati, corrispondenti a circa un quarto della clientela, rappresenta – dice l’Antitrust – una conferma dell’ingannevolezza del messaggio perché i clienti, una volta compresi bene i meccanismi di fatturazione, recedevano dal contratto. L’offerta VitaMia, spiega l’Autorità garante della concorrenza, “sebbene prospettata come offerta forfettaria a canone fisso mensile, è invece caratterizzata da elementi tipici di un’offerta a consumo, in cui peraltro il meccanismo di contabilizzazione non garantisce l’aggiornamento tempestivo, in ragione dei tempi e modalità di messa a disposizione dei dati di consumo reale, tipici del mercato energetico”.

Un  secondo punto evidenziato dall’Antitrust è che la pratica commerciale è aggressiva sulla fatturazione a conguaglio realizzata al momento del saldo finale, che “avviene alla scadenza della durata contrattuale e comporta l’imprevisto addebito di importi, di entità anche elevata, che dipendono dalla taglia inizialmente fissata (canone mensile) e sono fatturati sulla base di tariffe personalizzate non facilmente conoscibili nonché in funzione di dati di consumo non sempre effettivi e realmente aggiornati”. Spesso la taglia dei consumi stimati al cliente nella fase iniziale era sbagliata, col risultato che i consumatori “in caso di consumi extra-soglia (ossia in eccedenza rispetto alla taglia mensile), si vedono addebitati importi non prevedibili né calcolabili, mentre in caso di consumi sotto -soglia si vedono negato il risparmio conseguito”.

In sintesi: l’offerta era flat ma non indicava che c’era un vincolo di durata minima annuale, che si perdevano i consumi risparmiati di valore superiore al bonus iniziale, che c’era un conguaglio a fine anno contrattuale. Non indicava le tariffe applicate per fatturare i consumi extra-soglia. Applicava una fatturazione a conguaglio che esponeva i consumatori all’esborso finale e tutto insieme di una cifra consistente, elaborata su una taglia di consumi spesso sbagliata. Risultato: “indebito condizionamento” nei confronti dei consumatori e limitazione della loro libertà di comportamento.