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ECCO LE NUOVE NORME SUI VOUCHER

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WALTER PASSERINI

Si può dire che la vendemmia è salva. A differenza dello scorso anno, i voucher possono essere di nuovo utilizzati per la raccolta dell’uva, attività che fin dal 2008 era stata oggetto della prima sperimentazione, a partire dalle aree del prosecco. Con il passare del tempo i voucher erano stati oggetto di una vera e propria corsa e a mille abusi, trasformando uno strumento nato per i lavori occasionali in una tecnica per evitare la contrattualizzazione dei dipendenti, stagionali e non.

Ora il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. 

Lo prevede l’articolo 2 bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, il cosiddetto “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha innovato la materia delle prestazioni occasionali. La norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali. 

Come funziona  

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. 

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: 

  • •per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5 mila euro; 
  • •per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5 mila euro; 
  • •per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:  

  • •titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
  • •giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 
  • •persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  • •percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.