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È ILLEGITTIMA LA TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA DEL MURO PERIMETRALE IN PORTA

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In tema di condominio negli edifici la trasformazione della finestra del muro perimetrale condominiale in una porta non costituisce un uso più intenso della cosa comune. Infatti tale trasformazione è illegittima in quanto altera la destinazione e la funzione dell’apertura.

Tizio aveva chiamato in giudizio Caio, in quanto, quest’ultimo, senza il consenso di tutti i condomini, aveva trasformato una finestra esistente sul muro perimetrale dello stabile condominiale in una porta, mettendo in comunicazione un locale destinato a bar con altro spazio esterno di proprietà del medesimo convenuto. Ad avviso dell’attore, in tal modo era stata realizzata un’opera illegittima.

In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda dell’attore. Successivamente, la Corte d’appello riformava la pronuncia sostenendo che la trasformazione della finestra in porta alterava la destinazione e la funzione dell’apertura e, pertanto, una possibile via di accesso di terzi estranei, avventori del bar, agli spazi condominiali.

Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo che l’uso più intenso della cosa comune era ammesso dall’art. 1102 del codice civile.

La Corte di Cassazione, conformemente al ragionamento della Corte d’appello, ha precisato che la nuova apertura praticata dal ricorrente nel muro perimetrale dello stabile costituiva un uso non consentito del bene comune, idoneo tra l’altro a costituire una nuova servitù a carico del condominio. Inoltre, a parere dei giudici, la natura illecita dell’utilizzazione rendeva superflua qualsiasi considerazione relativa alla sua effettiva estensione, oggettiva o soggettiva. Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato.