Sulla Scuola (come su molti altri argomenti) è piovuta copiosa la legislazione dell’emergenza e per i consumatori (ma anche per gli istituti) non è facile orientarsi.
Provando un breve riassunto, certamente incompleto, tutto comincia con il DPCM del 23 febbraio, che applicando il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sospende la didattica nelle (allora) zone rosse “salvo le attività formative svolte a distanza”, che, quindi, ancora non era espressamente incentivata. Seguono poi altri provvedimenti, come il DPCM del 1 marzo, che arrivano a sospendere per tutta Italia le gite scolastiche prevedendo che “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Anche per altri enti formativi, al didattica a distanza è cosa facoltativa: “nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita (…) la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.”
Poi arriva il DPCM del 4 marzo, che sospende l’attività scolastica in tutta Italia e per la prima volta emerge il riferimento alla formazione a distanza in modo esplicito e non più in modo facoltativo: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Per le università, invece, la disposizione è più tenue (“nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni…” anche se “le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari”.
Infine, nel Decreto “Cura Italia”, si stanziano 85 milioni di euro per le piattaforme per la didattica a distanza (art. 120). Ma resta il fatto che sul pagamento degli oneri scolastici da parte delle famiglie, il Governo non abbia ancora emanato provvedimenti specifici, lasciando divampare il contenzioso. Non a caso, si tratta proprio dei reclami più frequenti che l’Unione Nazionale Consumatori riceve in questo periodo di emergenza: gli istituti richiedono che si prosegua con il pagamento delle rette, mentre i genitori, dal canto loro, considerato che le Scuole sono chiuse per Decreto, vorrebbero interrompere (o quantomeno ridurre) i versamenti. E in parte hanno ragione: infatti, sebbene non si tratti di un “disservizio” imputabile all’Istituto, tuttavia le regole del diritto prevedono che se un fornitore non sia più in grado, per impossibilità sopravvenuta, di offrire la prestazione, questi abbia l’onere di rimborsare (in tutto o in parte) il pagamento ricevuto.
Proprio alla luce delle molte segnalazioni ricevute dai cittadini provati dalle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza, abbiamo richiesto al Governo di adottare misure straordinarie di sostegno anche sul versante dell’istruzione. Tanto per le famiglie (si pensi, in particolare, a quanti risiedono in aree del Paese dove gli asili nido pubblici sono pochi o inesistenti), che per gli istituti che a loro volta devono pagare i dipendenti, gli affitti, etc.
Del resto, i dati sono preoccupanti: nel 2019 (secondo un’indagine condotta da Up Research e Norstat per Facile.it) meno di 1 famiglia su 3 ha avuto accesso ad una struttura pubblica e il 31,7% ha dovuto ricorrere ad una struttura privata. Considerevoli i costi: per il nido privato nel 2019 gli italiani hanno speso, in media, 531 euro al mese con importi che variano dai 639 euro mensili nelle regioni del Nord Ovest ai 430 euro/mese nel Meridione.
Sul punto abbiamo richiesto anche un intervento della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina che, proprio durante il question time del 25 marzo, ha precisato che, mentre per le scuole pubbliche le rette non vengono versate poiché il servizio non viene erogato, per le scuole private “non rientra nelle competenze del Ministero stabilire l’esenzione dal pagamento di tali rette la cui entità, come noto, è determinata dalla singola istituzione scolastica”.
Insomma, delle scuole private il Governo se ne lava le mani, mentre farebbe bene a intervenire in modo esplicito, riconoscendo ex lege l’impossibilità sopravvenuta (come fatto per i pacchetti turistici) per tutte le strutture scolastiche, siano comunali o in concessione, fino agli istituti privati: rimuovendo così l’inaccettabile disparità di trattamento tra utenti di scuole pubbliche e private. Ci risulta anche che alcuni genitori stiano raccogliendo sottoscrizioni per una petizione al Governo per chiedere la detraibilità integrale delle rette versate dalle famiglie nei mesi di sospensione per l’emergenza coronavirus. Ma a nostro avviso non può bastare!
Facciamo degli esempi: per gli asili nido e forse anche per le scuole di prima infanzia il servizio -per ovvie ragioni- non può essere sostituito dalla didattica a distanza. Per quanto riguarda, invece i bambini più grandi, a partire dalla scuola primaria, alcuni istituti sostengono che l’interruzione dei pagamenti non sarebbe prevista nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma è bene precisare una volta ancora che le regole generali del diritto prevalgono su eventuali clausole contrattuali (che sarebbero vessatorie, quindi nulle), regolamenti o circolari della scuola, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora.
Dal punto di vista giuridico, almeno in astratto, l’attuale situazione rientra, come detto, nell’impossibilità sopravvenuta: in particolare, si tratterebbe dell’impossibilità temporanea di cui art. 1256, comma 2 c.c. (o parziale ex art. 1464 c.c.). Di fatto, le scuole non sono chiuse e la sospensione della didattica frontale (o “in presenza”, che dir si voglia) non dovrebbe impedire teoricamente una formazione a distanza, il contatto con allievi e l’assegnazione di compiti a casa. Insomma, a ben vedere, la prestazione non è interrotta, ma prosegue con modalità diverse (il discorso del numero di ore lamentato da alcuni genitori resta purtroppo irrilevante e assorbito nei limiti in cui lo Stato dichiara che la prestazione didattica e l’obbligo di frequenza sono comunque soddisfatti e l’anno non viene perso). Sappiamo tutti che la scuola non è un posto dove si intrattengono i bambini (a parte i più piccoli, dei quali dirò dopo), ma dove si garantisce la loro formazione. Questo è il punto: a cominciare dalla scuola primaria, se la scuola ha messo in campo strumenti di didattica a distanza, dobbiamo valutare la “consistenza” di queste alternative, anche se -come detto- il profilo non è facilmente sindacabile, visto che non esiste un parametro condiviso per stabilirlo, essendo rimessa la didattica alla loro discrezionalità (si veda, ad esempio, Miur Nota 388 del 17 marzo 2020).
Resta (ed è grave) il problema per quelle famiglie che non hanno la strumentazione adatta a “ricevere” la didattica a distanza (in molti ci segnalano di non avere computer o connessioni internet adeguate). Per queste situazioni, come fare? Si tratta di un tema non trascurabile: ancora il 26 marzo la Ministra Azzolina (questa volta in Senato) ha comunicato che “il 67% delle scuole ha attivato la didattica a distanza, che prevede per essa specifiche forme di valutazione; attualmente più di 6,7 milioni di alunni è raggiunto, attraverso mezzi diversi, da attività didattiche a distanza”. Sono dati del monitoraggio condotto dal Ministero dell’Istruzione in queste settimane: ma se in Italia i ragazzi che non possono accedere agli edifici scolastici sono 8,3 milioni e, come detto, solo 6,7 milioni possono accedere alla didattica online, restano senza formazione a distanza 1,6 milioni di ragazzi!
Per tutti coloro che non siano dotati di apparecchiatura tecnica in grado di ottenere la prestazione erogata con modalità online, riteniamo che la scuola debba in qualche modo provvedere, offrendo alternative (ad esempio, mettendo a disposizione un “pacchetto didattico cartaceo” da ritirare da parte dei genitori o da spedire per posta?) altrimenti un parziale rimborso pro rata temporis è senz’altro dovuto.
Insomma, in questo quadro, attendiamo il necessario intervento del Governo, non essendo accettabile che tutte le scuole (in tutta Italia) pretendano sic et simpliciter il pagamento delle rette! Forse è il caso di fermarci a discuterne, non credete? E intanto non restare mani in mano: il consiglio per i genitori è di formulare una richiesta di rimodulazione dei costi da inviare alla Direzione dell’Istituto (per email o pec) così da formalizzare per iscritto una contestazione, con richiesta (per chi ne fruiva) anche del rimborso per mensa e per le eventuali attività supplementari.