Roberto Barbieri, del Centro Studi IRCAF, spiega dettagliatamente quanto previsto dal Decreto Legge 2 marzo 2020 in materia di pacchetti turistici e rimborsi
Il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si occupa, all’art. 28, del rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici.
Il rimborso di cui si parla, è riferito ai biglietti e pacchetti turistici acquistati prima dell’emergenza sanitaria in corso ed è conseguenza del successivo annullamento di viaggi e pacchetti turistici per la sopravvenuta impossibilità di realizzarli, a causa dei limiti agli spostamenti introdotti da Governo e Regioni per arginare il diffondersi dell’epidemia da virus Sars-Cov-19.
L’art. 28 prende in esame la situazione di chi, per ragioni oggettive o soggettive collegate all’emergenza sanitaria, non può utilizzare i titoli di viaggio o i pacchetti turistici acquistati.
Tuttavia, mentre il primo comma , disponendo il rimborso dei titoli di viaggio del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, rimanda alla disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 Cod. Civ.), il comma 5, trattando dei contratti di pacchetto turistico, richiama invece il diritto di recesso di cui all’art. 41 del Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011).
Tale ultima impostazione, relativa ai pacchetti turistici, pone alcuni problemi.
Roberto Barbieri, del Centro Studi IRCAF, spiega dettagliatamente la questione nel documento seguente: Pacchetti turistici Covid.
Di seguito, riportiamo le conclusioni del suo discorso.
- In materia di contratti di pacchetto turistico, qualunque situazione legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che dia luogo all’impossibilità per il consumatore di fruire del pacchetto, sia oggettiva (cancellazione del pacchetto turistico, inaccessibilità del luogo di destinazione, divieto generalizzato di spostamenti, ecc.), sia soggettiva (isolamento individuale, quarantena, ricovero ospedaliero, ecc.) dà diritto al recesso da parte del consumatore, con conseguente diritto al rimborso di tutte le somme anticipate.
- Il diritto al recesso, con la conseguente richiesta di rimborso,deve essere esercitato entro 30 giorni dalla cessazione della causa di impossibilità (quindi o dal termine del divieto di spostamenti, o dalla cessazione dell’impedimento soggettivo).
- La richiesta di rimborso deve essere rivolta al tour operator, direttamente o eventualmente tramite il venditore. Per i titoli di viaggio non compresi in pacchetti turistici occorre invece fare richiesta al vettore ferroviario, aereo o navale.
- L’onere della provadi avere esercitato correttamente e tempestivamente il diritto di recesso incombe sul consumatore; si consiglia pertanto di utilizzare strumenti (come la raccomandata con avviso di ricevimento, o la posta elettronica certificata – pec) che consentano, se necessario, di darne prova in un momento successivo.
- Il rimborso a favore del consumatore deve avvenire entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso e può essere eseguito, a scelta dell’organizzatore, con l’erogazione della somma di denaro; con l’offerta di un pacchetto turistico alternativo di valore pari o superiore; con l’emissione di un “voucher” di importo pari al rimborso spettante, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- In deroga all’art. 41 C.d.T. e alla Direttiva UE 2015/2302, il consumatore non può rifiutare il rimborso offerto dal tour operator tramite voucher.
Naturalmente nulla esclude, ed è anzi auspicabile, che le associazioni imprenditoriali e le associazioni rappresentative dei consumatori, autonomamente o attraverso un tavolo promosso dal Governo, possano individuare strumenti che consentano, su base volontaria, di gestire questa situazione inedita in modo più flessibile e versatile di quanto possa imporsi per decreto. L’estensione della durata dei voucher, o la loro circolarità fra i tour operator aderenti sono solo esempi che già qualcuno ha offerto come spunto alla fantasia delle parti sociali.