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CORTE DEI CONTI UE: PASSEGGERI DEGLI AEREI POCO TUTELATI

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Compensazioni automatiche in caso di gravi ritardi dei voli, più trasparenza da parte delle compagnie aeree e maggiore consapevolezza dei diritti dei passeggeri: è la ricetta della Corte dei Conti dell’Ue per tutelare meglio di quanto avviene oggi i viaggiatori europei. Le raccomandazioni alla Commissione europea sono il frutto di un’indagine condotta dalla Corte dei Conti in diversi Stati membri, tra cui l’Italia, e di sondaggi sui passeggeri. Il quadro che ne emerge, racchiuso in una relazione presentata a Bruxelles, non è incoraggiante.

Secondo il rapporto, i diritti dei passeggeri sono riconosciuti dalle norme comunitarie, ma si è costretti a lottare per farli valere. La normativa Ue prevede il diritto alla compensazione se il proprio volo è cancellato senza il preavviso previsto o se ha subito un ritardo di più di 3 ore rispetto all’orario di atterraggio, a meno che non si verifichi una circostanza eccezionale la cui definizione dovrebbe essere formulata in modo più preciso. La relazione chiede perciò una revisione della normativa comunitaria che introduca l’obbligo per le compagnie aeree di dichiarare entro 48 ore le cause del disservizio e, quando quest’ultimo non è dovuto a una circostanza eccezionale, di pagare in automatico, senza una richiesta specifica, la compensazione ai passeggeri che hanno fornito le informazioni necessarie al momento dell’acquisto del biglietto. Il rapporto raccomanda inoltre di prendere misure per incoraggiare la consapevolezza dei passeggeri sui propri diritti, visto che nel 2017 più della metà degli intervistati (il 61%) non lo era. Servono inoltre standard minimi di informazione da parte delle compagnie aeree verso i consumatori.

L’UNC auspica che questa raccomandazione sia presa seriamente in considerazione dalla Commissione Ue. Oltre ad una revisione dei diritti dei passeggeri, serve, comunque, anche un rafforzamento dei poteri delle Authority, a livello nazionale ed europeo, in modo che scattino sanzioni che abbiano reale efficacia deterrente in caso di violazione dei diritti dei consumatori e di pratiche commerciali scorrette, quale quella di non riconoscere gli indennizzi automatici previsti dalla Carta del passeggero.