Home Notizie utili CORONAVIRUS: È POSSIBILE CIRCOLARE CON PATENTE SCADUTA

CORONAVIRUS: È POSSIBILE CIRCOLARE CON PATENTE SCADUTA

285
0

Il Viminale precisa quando è possibile richiedere la proroga del permesso provvisorio di guida in attesa di visita medica. Niente proroga per chi guidava in stato di alterazione

di Lucia Izzo – L’emergenza correlata all’epidemia di Coronavirus, ha reso necessario adottare misure eccezionali anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Tra l’altro sono state sospese quasi tutte le attività medico legali e le sedute delle Commissioni mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti.

 

Patenti di guida scadute

Che fosse possibile circolare anche con patente scaduta, lo ha già consentito il D.L. Cura Italia che, all’art. 104, ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Nella successiva circolare n. 9209/2020, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che “le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 445/2000, sono prorogate di validità (ex art. 104 del D.L. 18/2020), fino al 31 agosto 2020″.

Permesso provvisorio di guida

Come noto, l’art. 59, primo comma, della L. n. 120/2010 consente alla Motorizzazione Civile di rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio ai titolari di patente di guida chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali per il rinnovo della patente di guida. Tale permesso è di norma valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

Stante il momentaneo “stop” delle attività delle Commissioni mediche locali, il MIT, con decreto n. 108/2020, ha prorogato fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, la validità del suddetto permesso provvisorio di guida qualora la Commissione non abbia potuto riunirsi nel giorno fissato per l’accertamento sanitario.

La proroga del permesso provvisorio di guida potrà essere richiesta al competente ufficio della Motorizzazione Civile e avrà validità fino all’esito delle procedure di rinnovo che si potranno realizzare solo al termine dell’emergenza.

Eccezioni alla proroga della validità dei permessi provvisori

Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 9 aprile 2020 (qui sotto allegata) ha tuttavia fornito importanti chiarimenti in ordine alla proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale. In particolare, si ritiene che tale proroga non sia applicabile nei confronti di coloro che sono sottoposti a revisione sull’idoneità psico-fisica alla guida, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Si tratta, rispettivamente, dei soggetti che hanno violato le disposizioni inerenti la guida sotto l’influenza di alcol e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che avrebbero dovuto effettuare la visita medica di revisione in una data compresa nel periodo di sospensione delle attività della Commissione medica provinciale.

Per il Viminale, la situazione di queste persone non può essere equiparata a quella di coloro che sono affetti da patologie che richiedono la conferma di validità della patente e che, in attesa della visita presso la Commissione, possono ottenere un provvedimento provvisorio di guida fino al giorno di effettuazione della visita medica fissata oltre il termine di scadenza della patente.

Ciò in quanto, in primis, lo stesso art. 59 della L. n. 120/2010, per espressa previsione normativa, non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Inoltre, l’impossibilita di sostenere la visita medica di revisione per causa di forza maggiore connessa al perdurare dell’emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19 “non determina il verificarsi del silenzio-assenso né produce in modo automatico la sospensione del provvedimento ablatorio della patente di guida adottato dal prefetto fino all’esito della visita di revisione”.

Tanto premesso, diversamente da quanto previsto per i conducenti che circolano con patente scaduta ai quali si applica la proroga di cui al D.M. 108/2020, le forze di polizia operanti dovranno contestare la guida illecita con patente sospesa nei confronti dei soggetti richiamati e sanzionati ex artt. 186 e 187 C.d.S. e che, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono trovati nell’impossibilita di effettuare i previsti accertamenti medico legali relativi all’idoneità a mantenere il possesso della patente di guida.