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CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE: BASTA LASCIARE L’AVVISO NELLA BUCA POSTALE?

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È legittima la convocazione all’assemblea di condominio se l’avviso viene immesso nelle cassette postali seguendo una prassi ormai consolidata degli amministratori di condominio, purché ciò sia avvenuto prima della Riforma del condominio.

 

Formalità dell’avviso di convocazione. Un condomino lamenta che la convocazione assembleare non sia avvenuta seguendo le formalità dettate dal regolamento condominiale (che prevede la lettera raccomandata). La domanda del condomino è rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, i quali affermano che la convocazione dell’assemblea condominiale non è soggetta a forme particolari e può essere in qualsiasi momento dimostrato che il condomino l’abbia ricevuta.

Il soccombente ricorre in Cassazione lamentando che il regolamento condominiale impone che l’avviso di convocazione sia effettuato a mezzo di raccomandata inviata ai condomini 5 gg prima della data stabilita e contenente gli argomenti da trattare

Pre o post Riforma. La Corte di Cassazione nell’esaminare la questione evidenzia che, dopo la Riforma attuata dalla L. 220/2012, l’avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, indicando ora e luogo della riunione.

È importante evidenziare come, prima della Riforma, era orientamento pacifico che non fosse previsto alcun obbligo di forma. La comunicazione, infatti, poteva avvenire anche in forma orale proprio in base al principio di libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescrivesse particolari forme di notifica dell’avviso. Inoltre, l’eventuale previsione regolamentare in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea, poteva essere modificata anche dalla prassi costante seguita dagli amministratori di condominio.

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto corretta la convocazione assembleare eseguita anteriormente alla Riforma del condominio del 2012, mediante avviso immesso nelle caselle postali dei singoli condomini posto che tale prassi era quella seguita dagli amministratori del condominio, nonostante il regolamento prevedesse che dovesse essere effettuata mediante lettera raccomandata.