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COME CAMBIA LA DETRAZIONE FISCALE PER STUDENTI FUORI SEDE

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Una delle novità più interessanti introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, riguarda la detrazione d’imposta per studenti fuori sede. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? In questo articolo, facciamo il punto della situazione, illustriamo quali sono i requisiti per accedere al beneficio fiscale e cosa è cambiato per gli studenti fuori sede.

Qual è l’oggetto della detrazione fiscale?

La detrazione fiscale per gli studenti fuori sede, spetta sia per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/98 che per i canoni di locazione che derivano dai contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Il beneficio fiscale spetta anche per i canoni derivanti dai contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un ateneo situato nel territorio di uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La legge di Bilancio 2018 estende ora il beneficio fiscale anche all’ipotesi in cui l’ateneo sia ubicato in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

Viene inoltre soppressa la previsione secondo la quale il Comune di ubicazione dell’Università debba essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

A quanto ammonta la detrazione?

La detrazione del 19% spetta sempre su un ammontare di spesa non superiore a euro 2.633,00 e deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto, se lo stesso risulta cointestato tra più soggetti, indipendentemente dal fatto che i conduttori posseggano tutti i requisiti per usufruire del beneficio.

Nel caso in cui la detrazione riguardi i contratti di ospitalità, la stessa è ammessa anche se la somma da corrispondere comprende, senza individuazione di uno specifico corrispettivo, servizi quali la somministrazione di pasti (mense) e l’erogazione di servizi di pulizia.

Ricordiamo inoltre che in presenza di due figli universitari (fiscalmente a carico di entrambi i genitori), titolari di due distinti contratti di locazione, ognuno dei genitori può beneficiare della detrazione sull’importo massimo di euro 2.633,00 (importo complessivo che prescinde dal numero dei familiari fiscalmente a carico che frequentano l’università).

La detrazione non spetta invece nel caso di subcontratto. Tra le diverse ipotesi contrattuali previste dalla norma non figura quella della sublocazione e pertanto si ritiene che il beneficio fiscale non si può estendere a tale fattispecie.

Quanto può recuperare uno studente fuori sede?

Un esempio pratico può chiarire la portata della detrazione fiscale. Uno studente fuori sede con un contratto di locazione che ammonta a euro 3.000 l’anno può beneficiare della detrazione del 19% solo su un tetto massimo di euro 2.633. Di fatto quindi la detrazione massima ammonta a euro 500,00.

Cosa è cambiato in pratica con la legge di Bilancio 2018?

Mentre con le vecchie regole la detrazione d’imposta per studenti fuori sede prevedeva la detrazione solo per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un ateneo ubicato in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’ateneo o in Comuni limitrofi, oggi in pratica, con la nuova norma che vale per il 2017 ed il 2018, il vincolo dei 100 chilometri di distanza resta invariato, ma viene dimezzato per gli studenti che risiedono in Comuni montani e/o particolarmente disagiati e viene eliminato il requisito della provincia diversa.

Le novità previste dalla nuova norma, di fatto ampliano fino al 2018 la platea di studenti che possono beneficiare della detrazione fiscale sugli affitti fuori sede. Dal 2019, salvo ulteriori proroghe o modifiche si ritornerà alla vecchia formulazione della norma fiscale e tutto ritornerà come prima.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN