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CHI TELEFONA AL NUMERO DI EMERGENZA 112 DEVE POTER ESSERE LOCALIZZATO

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Per la Corte di giustizia della Ue le imprese di telecomunicazione devono trasmettere gratuitamente all’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni che permettono di localizzare la posizione di chi chiama. Anche se il cellulare è senza Sim

Sabrina Bergamini

Chi chiama il 112 e chiede aiuto deve poter essere localizzato dalle autorità. Anche se il telefono da cui chiama non ha una Sim. Oggi la Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che le imprese di telecomunicazione devono trasmettere gratuitamente all’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni che permettono di localizzare la posizione di chi chiama e chiede aiuto. E gli Stati devono fare in modo che l’obbligo sia rispettato anche se il cellulare usato non ha una scheda Sim.

 

Il caso dalla Lituania

La pronuncia scaturisce da un tragico evento di cronaca avvenuto in Lituania nel 2013, quando una ragazza di 17 anni venne rapita, violentata e brutalmente uccisa. Mentre era rinchiusa nel bagagliaio di un’auto, la giovane aveva chiamato una decina di volte, attraverso un telefono cellulare, il numero di emergenza unico europeo 112, per chiedere aiuto. Ma gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato e questo, dice la Cgue, ha impedito la sua localizzazione. Non è stato possibile accertare se il telefono avesse una scheda Sim.

I familiari hanno proposto al Tribunale amministrativo regionale di Vilnius un ricorso per ottenere la condanna della Lituania al risarcimento del danno morale subito dalla vittima e da loro stessi, dicendo che il paese non aveva garantito l’attuazione corretta della direttiva «servizio universale».

Questa dispone che gli Stati membri provvedono affinché le imprese di telecomunicazione mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni sulla localizzazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità. La regola si applica ad ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112. L’inadempienza, con l’impossibilità di geolocalizzare la ragazza trasmettendo le informazioni alla polizia, avrebbe impedito di aiutarla.

Bisogna sapere da dove arriva la telefonata

Il caso è arrivato alla Corte di Giustizia europea. Questa ricorda che nella direttiva l’obbligo di messa a disposizione delle informazioni sull’ubicazione del chiamante riguarda «ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo». Le chiamate al 112 fatte da un telefono senza scheda Sim non possono essere escluse, perché agli Stati è richiesto di fare in modo che le informazioni sulla localizzazione delle chiamate di emergenza vengano trasmesse ai servizi di soccorso.

La Corte ha quindi stabilito che «la direttiva «servizio universale» impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l’obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM».

Gli Stati hanno un certo potere discrezionale nel definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni su dove si trova chi chiama il 112. Ma, prosegue la Corte, «tali criteri devono in ogni caso garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso.  Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella definizione di tali criteri trova dunque un limite nella necessità di garantire che le informazioni trasmesse permettano utilmente la localizzazione effettiva del chiamante e, pertanto, l’intervento dei servizi di soccorso». Questa valutazione è legata alle caratteristiche della rete di tlc del paese e dunque la valutazione è rimessa al giudice lituano.