La Suprema Corte ribadisce che va retribuito il tempo impiegato dal personale infermieristico per indossare il camice
Avv. Gianni Tagliente – Rientra nell’orario di lavoro e va retribuito autonomamente il tempo impiegato dal personale infermieristico per indossare e dismettere gli abiti di servizio.
Tempo per indossare e dismettere le divise
Gli Ermellini si sono ritrovati a decidere sulle richieste degli infermieri che rivendicavano come compreso nell’orario lavorativo – e, di conseguenza, da retribuire – il tempo per indossare e dismettere le divise all’inizio ed alla fine del turno di lavoro.
Attività vestizione/svestizione è tempo di lavoro
Con pronuncia n. 8623 del 7 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha accolto il gravame proposto dai dipendenti con la qualifica di infermieri contro una Azienda Sanitaria Locale ASL, ribadendo che la vestizione è resa necessaria in un momento antecedente alla marcatura del cartellino orario e, quindi, detta attività va imputata come tempo di lavoro, essendo imprescindibile alla prestazione lavorativa.
La Cassazione ha ribadito che detta attività, che deve essere effettuata necessariamente presso i locali ospedalieri in un momento antecedente alla marcatura del cartellino, va considerata nel tempo di lavoro. In particolare, i Giudici di legittimità hanno disposto che il tempo impiegato dai lavoratori, oltre l’orario normale del turno – pari a venti minuti a turno – per indossare e dismettere la divisa, sia considerata attività accessoria, nonché propedeutica, alla prestazione lavorativa in senso stretto e, pertanto, ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento delle differenze retributive per il pregresso, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Salvaguardia igiene e sicurezza pubblica sono implicite nel contratto di lavoro
La Corte di Cassazione richiamando precedenti fonti giurisprudenziali e normative ha altresì precisato, che l’attività di vestizione attiene a quei comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non solo nell’interesse dell’Azienda, ma anche dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. È facile immaginare la forza di tale imposizione in in questo momento storico legato all’emergenza sanitaria da Covid19. Di conseguenza, tale attività da diritto alla retribuzione – anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa – in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’Azienda.
L’eterodirezione come elemento qualificante
Tali considerazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, poiché insito nella prestazione lavorativa. In difetto, l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del prestatore e non da diritto ad autonomo corrispettivo.
Si è posta l’attenzione sulla funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, ma anche per superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale sanitario addetto.
Giurisprudenza conforme a quella comunitaria
L’orientamento giurisprudenziale di legittimità, come visto, rimane ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e, quindi, da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima e dopo la fine del turno. Tale orientamento è in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE.