Home Autoveicoli e dintorni CASSAZIONE: COLPA DEL PEDONE INVESTITO PERCHÉ ATTRAVERSA DI CORSA

CASSAZIONE: COLPA DEL PEDONE INVESTITO PERCHÉ ATTRAVERSA DI CORSA

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di Annamaria Villafrate

Con la sentenza n. 25027/2019 (sotto allegata) la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dalle parti civili avverso la pronuncia del giudice d’Appello che ha negato la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro in cui è rimasta vittima la congiunta. La condotta imprudente e imprevedibile del pedone è infatti l’unica causa del sinistro considerato che la stessa ha attraversato di notte su una strada a scorrimento veloce e in un luogo in cui l’attraversamento pedonale era vietato.

 

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado rigetta la domanda avanzata in proprio e nella qualità di eredi della defunta delle parti civili avverso il conducente e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della morte della loro congiunta investita mentre attraversava la strada. Per il tribunale la condotta anomala e imprevedibile del pedone, che ha attraversato una strada extraurbana in un tratto vietato dalla presenza al centro della carreggiata di uno spartitraffico, supera la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall’art 2054 c.c. che si è trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare la donna e di osservarne tempestivamente i movimenti.

La Corte d’Appello rigetta l’appello delle parti civili soccombenti, ribadendo che nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente del veicolo, in quanto la condotta anomala del pedone è stata l’unica causa dell’evento. Nel corso del giudizio di primo grado e anche in sede penale è emerso che non è stato dimostrato in alcun modo che il conducente fosse disattento mentre si trovava alla guida. La causa del sinistro è quindi da ricondurre solo al comportamento anomalo, imprevedibile e imprudente della pedone, poiché ha attraversato “una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, senza usare la massima prudenza e senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva … nello specifico, infatti, la delimitazione delle due carreggiate della strada a scorrimento veloce, realizzata attraverso uno spartitraffico con siepe anabbagliante, indicava inequivocabilmente l’invalicabilità di tale barriera da parte dei pedoni.” Il pedone invece, come emerso dalle testimonianze, appena scesa da un pulmino, volendo raggiungere il datore di lavoro dall’altra parte della strada, ormai arrivata allo spartitraffico si fermava, voltandosi indietro e proprio in quell’istante veniva investita. Il Ctu ha rilevato come la velocità del conducente, di poco superiore a quella consentita, non avrebbe comunque evitato lo scontro. Ricorrono in Cassazione le parti civili, resiste con contro-ricorso la compagnia assicurativa.