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CASSAZIONE: CHI ACCETTA ASSEGNI SCOPERTI NON PUÒ RIVALERSI SULLE BANCHE

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L’imprenditore che acconsente a ricevere plurimi pagamenti, dalla medesima persona, con assegni privi di copertura e senza protestarli non può accollare né alla banca di cui è correntista né alla banca trattataria la responsabilità per il conseguente fallimento e i danni extracontrattuali. La Corte di cassazione civile con una sentenza di oggi (n. 10814) ha così definitivamente chiuso la vicenda di un imprenditore che aveva portato all’incasso alcuni assegni scoperti emessi da un proprio debitore e di cui aveva però ottenuto, in più occasioni, l’immediato pagamento da parte della propria banca.

Successivamente a tale «trattamento di favore» la banca di cui era correntista aveva ottenuto un’ingiunzione di pagamento per le cifre erogate, ma rimaste scoperte, e oltre, con relativa iscrizione di ipoteca sui beni societari e personali. Il beneficiario degli assegni scoperti lamentava danni non solo economici, ma anche reputazionali, e chiamava in causa entrambi gli istituti bancari coinvolti nella vicenda in quanto la prassi da loro seguita e la mancanza di preventive comunicazioni a cui entrambi sarebbero stati obbligati verso il creditore degli assegni, ne avrebbero determinato il dissesto.

Il ricorrente lamentava condotte illecite da parte delle due direzioni bancarie nell’attività di negoziazione dei titoli. Dai passaggi in cui la vicenda viene riportata nella sentenza di Cassazione, si evince che la banca del beneficiario avrebbe concesso l’immediata disponibilità delle somme senza verificare che i titoli fossero coperti. E che una volta risultati scoperti l’imprenditore, al fine di mantenere buoni rapporti con chi li aveva emessi, aveva deciso di rinnovarli e proseguire le loro relazioni commerciali, da cui derivarono successivi pagamenti sempre tramite assegni da parte del medesimo debitore e anche questi riscossi immediatamente.

Inoltre, il ricorrente additava il direttore della banca trattataria per non avergli fatto alcuna comunicazione – entro i 7 giorni – del mancato pagamento degli assegni, ma avendo al contrario proceduto alla restituzione alla propria banca degli assegni insoluti e non protestati, una volta decorsi 45 giorni dal primo titolo impagato. La banca trattataria, dal canto suo, riteneva che la responsabilità per i danni derivanti dalla scopertura dei titoli di pagamento fosse da ascrivere unicamente alle condotte dell’imprenditore stesso e della sua banca.