di Lucia Izzo
Slitta al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Solo a partire da tale data, dunque, i titolari di partita IVA dovranno necessariamente documentare gli acquisti di carburante attraverso “fattura elettronica”.
Fino ad allora continuerà a sopravvivere la “carta carburante” e, dal 1° luglio 2018, gli sconti fiscali ex art. 164 TUIR potranno essere applicati agli acquisti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili.
Questo è il “compromesso” raggiunto nel decreto-legge n. 79/2018 (qui sotto allegato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148/2018, che il Consiglio dei Ministri ha approvato per venire incontro alle esigenze di distributori e imprese che più volte avevano protestato e chiesto una proroga dell’imminente entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’ultima manovra di bilancio (per approfondimenti: Carburanti: da luglio obbligo di fattura elettronica per imprese e professionisti).
Carburanti: fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
La proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate dai distributori stradali di carburante ai soggetti con partita IVA, ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio in occasione di una diretta Facebook, è stata concessa ai benzinai “affinché si preparino a questo strumento” non essendo loro ancora attrezzati per farvi fronte.
Il provvedimento va a modificare l’art. 1 della legge n. 205/2017 sia al comma 917 che al comma 927 stabilendo che per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto decorrerà dal 1° gennaio 2019.
Titolari IVA: resta la scheda carburante e la deducibilità con mezzi tracciabili
Fino al 31 dicembre 2018, quindi, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, potranno continuare a certificare i propri acquisti di carburante tramite la c.d. scheda carburante oppure pagando con mezzi elettronici tracciabili.
Infatti, lo stesso decreto precisa che continueranno ad applicarsi dal 1° luglio 2018, invece, le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 della legge di Bilancio.
Da tale data, dunque, le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili se effettuate esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili, ovvero carte di credito, carte di debito o carte prepagate o da altro mezzo ritenuto idoneo