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CANE MORDE PASSANTE: REATO PER CHI LO PORTA A SPASSO

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di Marina Crisafi

Fido, che in genere non fa male ad una mosca, improvvisamente si avventa contro una passante e le addenta il polpaccio. Il reato di lesioni colpose scatta a carico di chi lo porta a spasso, anche se non è il proprietario. Così, la Cassazione (sentenza n. 20102/2018 depositata l’8 maggio ) ha reso definitiva l’ammenda di 400 euro a carico di un uomo per il reato di lesioni colpose ai danni di una donna, attinta ad un polpaccio dal cane da lui detenuto.

L’uomo ricorreva al Palazzaccio mettendo in discussione la propria posizione di garanzia, in quanto non era il proprietario dell’animale.

Ma per la Suprema Corte, la sentenza impugnata è corretta e immune da vizi di legittimità.

In materia di lesioni colpose, ricordano i giudici, è insegnamento costante (cfr. Cass. n. 18814/2011), quello secondo cui “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione, laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale”.

La corte di merito ha adeguatamente rappresentato come l’uomo fosse il detentore del cane mordace e che l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza. Per cui, risulta irrilevante sia il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina che quello del microchip di identificazione, “atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico”.

Ergo, condanna all’ammenda di 400 euro confermata cui si aggiungono le spese processuali e 2mila euro per la cassa delle ammende.