Brutto pasticcio di Poste Italiane sui buoni postali fruttiferi emessi a decorrere da luglio 1986, che nonostante riportano sul retro, un chiaro prospetto degli interessi maturati dalla data di emissione, si ostina (in relazione a ciascun buono fruttifero), a rimborsare con un importo inferiore a quello spettante, sebbene l’intestatario non abbia mai ricevuto “alcuna comunicazione sul presunto diverso rendimento dei titoli sulla scorta delle condizioni contrattuali originariamente sottoscritte” e unilateralmente modificate.
E’ quanto sostiene l’Avv. Saverio Cuoco, a seguito della recentissima decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario su ricorso proposto da una risparmiatrice difesa dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria contro Poste Italiane, che stabilisce quanto già in precedenza sia la Cassazione che prima ancora, la Corte Costituzionale, hanno sancito e cioè che i buoni fruttiferi postali equivalgono a dei veri e propri contratti stipulati con gli utenti e pertanto agli intestatari vanno riconosciuti gli importi originariamente pattuiti, che Poste Italiane continua a sottrarre indebitamente.
In tal senso anche l’ultima decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario ottenuta lo scorso 22 ottobre 2019, dall’Avv. Cristina Latella, legale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, su ricorso di una signora reggina, che in soli sette mesi si è vista riconosciuta, quanto spettante, sul presupposto che i beneficiari hanno diritto a “che Poste Italiane provveda al rimborso del buono postale applicando le condizioni previste nella stampigliatura originaria relativamente all’intero trentennio, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi”.
Con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le Poste avevano tutto il diritto di variare i tassi di interesse dei Buoni Fruttiferi Postali tramite decreto ministeriale e in maniera retroattiva. In particolare, la sentenza si riferisce ai buoni trentennali emessi prima del 1986, i cui tassi di rendimento sono stati abbassati con DM del 13 giugno 1986.
Successivamente, tale disposizione è stata abrogata nel 1999, pertanto da tale data in poi, il tasso di rendimento dei buoni postali emessi, non può più essere variato e mentre i possessori di Buoni Fruttiferi Postali emessi prima del 1986 sicuramente incontrano delle difficoltà nel far valere le proprie ragioni, gli investitori che hanno acquistato Buoni Fruttiferi Postali tra il 1986 e il 1999 hanno ottime possibilità, ricorrendo all’Arbitro Bancario e Finanziario, di ottenere rimborsi sugli interessi non riconosciuti da Poste Italiane.
Ricordiamo che i buoni fruttiferi postali sono stati uno dei principali prodotti di investimento finanziario in Calabria e nel sud in generale, specie negli anni 80 e 90.
I risparmiatori interessati sono coloro che hanno sottoscritto buoni postali fruttiferi prima del 1999 e, e precisamente chi ha investito in buoni fruttiferi dopo il primo luglio 1986. Il perché lo spiega l’avvocato Cristina Latella dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria: “Dopo l’entrata in vigore del decreto le Poste avrebbero dovuto emettere buoni della serie Q. Ma per un po’ di tempo hanno continuato a utilizzare vecchi moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma di fatto non più applicabili. La legge consentiva alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo i buoni della serie P (e non quelli della serie O) a patto però che l’impiegato apponesse due timbri, uno sul fronte e uno sul retro”.
Per capire se ci sono possibilità di ricorrere all’Abf o in via giudiziaria bisogna rispolverare il vecchio buono fruttifero e leggere con attenzione:
- • La data di emissione: se è anteriore al primo luglio 1986, le possibilità sono scarse;
- • Se la data è posteriore, verificare la serie. Se è “O” è molto probabile che, in caso di contenzioso, l’Arbitro Bancario Finanziario dia ragione al risparmiatore;
- • Se la serie è “P” bisogna verificare che siano stati apposti i due timbri: “P-Q” sul fronte e la tabella di tutti i nuovi rendimenti della serie Q, di tutti i 30 anni.
Considerato che i rendimenti dei buoni fruttiferi postali degli anni 80 erano molto alti perché collegati all’inflazione, fare questo controllo potrebbe consentire di recuperare cifre importanti. In ogni caso il consiglio, prima di agire, è sempre quello di rivolgersi a un professionista che conosca a fondo la materia.
Si precisa che anche coloro i quali hanno ottenuto il rimborso di tali buoni negli ultimi dieci anni possono richiedere la differenza spettategli.
L’Unione Nazionale Consumatori Calabria, fornirà l’assistenza necessaria ai risparmiatori interessati al rimborso dei buoni postali fruttiferi trentennali contattando la sede dell’associazione al sito www.uniconsum.it o al recapito telefonico 3288310045.