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BORSONE TROPPO PESANTE E GIRO DI RECAPITO A PIEDI: RISARCIMENTO ALLA PORTALETTERE

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Cronica infiammazione alla spalla per una postina. Causa della patologia è il lavoro, cioè l’eccessivo carico di corrispondenza portato in giro. Acclarato il collegamento tra il notevole peso del borsone contenente la posta e la patologia sofferta dalla lavoratrice, è logico ritenere responsabile la società. Consequenziale il risarcimento a favore della donna (Cassazione, sentenza 23784/15).

 

Il caso

Dato indiscusso è il problema fisico lamentato dalla donna: «periartrite cronica scapolo- omerale bilaterale». Altrettanto certo, però, per i giudici di merito è che la patologia sia «ascrivibile a responsabilità esclusiva del datore di lavoro». Su questo fronte vengono prese in esame le condizioni in cui la donna era obbligata a operare quotidianamente, condizioni attribuite alle scelte e alle omissioni della società, alla luce della normativa relativa a “salute e sicurezza dei lavoratori”. Ciò spiega la decisione di riconoscere alla donna il «risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale», quantificato in «36mila euro».

Evidente, per i giudici di merito, il nesso tra la «malattia professionale» della lavoratrice e la «responsabilità del datore di lavoro». E ora tale visione, nonostante le obiezioni da parte di ‘Poste Italiane’, viene ritenuta corretta dalla Cassazione. Decisiva la ricostruzione della vicenda, come delineata sia in Tribunale che in Appello. In sostanza, la donna, in qualità di «addetta al recapito della corrispondenza», si è vista «assegnare una zona sita al centro della città, ove ella si recava in autovettura per poi effettuare il giro di recapito tutto a piedi», portando però «un peso della corrispondenza superiore a quello di altre zone». E proprio in quel contesto, ha rilevato il consulente d’ufficio, è emersa la «idoneità di atti ripetitivi, quali quello di sollevamento e abbassamento del borsone» a «ingenerare il quadro patologico lamentato» dalla lavoratrice.

Secondo l’azienda, però, «le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa» sono state «decise arbitrariamente» dalla dipendente. Difatti, i legali della società tengono a sottolineare che «la zona di recapito» della lavoratrice «prevedeva l’uso del motomezzo per la consegna della corrispondenza». Ma tali obiezioni si rivelano inutili. Ciò perché, nonostante tutto, secondo i giudici è emersa in maniera chiara la «responsabilità» dell’azienda, che, innanzitutto, con parecchio ritardo aveva messo «a disposizione della lavoratrice dei carrelli per il trasporto del borsone».

Rilevanti, poi, anche «la mancanza di sottoposizione» della dipendente «a visite periodiche», «l’adozione tardiva del documento di valutazione dei rischi», e, infine, «le caratteristiche della zona a intenso traffico» affidata alla donna. Da confermare, senza dubbio, per i giudici della Cassazione, la condanna di ‘Poste’ a versare «36mila euro» come «risarcimento» alla lavoratrice.