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BONUS SU GARAGE, BOX E POSTI AUTO PERTINENZIALI SOLO PER NUOVE COSTRUZIONI

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Se il box auto acquistato dal contribuente non è di nuova costruzione ma deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un’unità abitativa, per cambio di destinazione, non spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

 

Cambiata la destinazione d’uso. Il contribuente, con interpello, esponeva che aveva acquistato da un’impresa costruttrice un box auto situato al piano terra di un fabbricato. In data precedente all’acquisto, l’impresa in esame aveva dapprima acquistato l’intera proprietà del piano terra dello stesso stabile avente destinazione d’uso “Civili abitazioni” e successivamente aveva effettuato i lavori di trasformazione, con conseguente frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei suddetti locali da civili abitazioni a “Box auto e Cantinole”, al fine di rivenderli. In tal vicenda, inoltre, l’impresa aveva negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto. Premesso ciò, il contribuente, nell’intento di procedere all’eventuale presentazione di un modello 730/2018 integrativo, chiedeva al Fisco se poteva fruire della detrazione prevista dalla legge.

Bonus solo per nuova costruzione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di beneficiare della detrazione al contribuente che aveva acquistato il box auto pertinenziale. Infatti, a parere del fisco, ai fini dell’agevolazione il requisito principale è quello secondo cui il box auto pertinenziale deve essere stato realizzato ex novo (nuova costruzione); mentre, come nel caso in oggetto, vi era stato solo un cambio di destinazione d’uso a seguito di lavori di ristrutturazione.