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BONUS AFFITTI 2020: COME FUNZIONA

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Come funziona il nuovo credito d’imposta introdotto dal D.L. Rilancio riguardante i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo

di Lucia Izzo – Con l’approvazione del D.L. Rilancio, avvenuta il 13 maggio e in vigore dal 19 maggio 2020, il Governo ha cercato di fornire una risposta particolarmente incisiva e quanto più possibile immediata alle molte difficoltà che hanno dovuto affrontare famiglie, lavoratori e imprese in questi mesi di arresto forzato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una delle maggiori problematiche è stata quella relativa tematica delle c.d. locazioni commerciali. Infatti, nonostante il lockdown, molti commercianti hanno dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei propri locali pur non potendo svolgere la propria attività.

 

Bonus affitti nel D.L. Cura Italia

Già con il D.L. Cura Italia la materia, particolarmente “sensibile”, è stata oggetto di una norma ad hoc. Il legislatore ha previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi, pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo.

Tale credito d’imposta, riservato agli esercenti attività d’impresa, è stato concesso per l’anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il nuovo “bonus” presente nel D.L. Rilancio appare potenziato sia dal punto di vista dei soggetti che possono beneficiarne, sia dal punto di vista delle tipologie di immobili che consentono di accedere al bonus. Ma non mancano anche dei “paletti”.

Il nuovo bonus affitti 2020

Il nuovo credito d’imposta spetterà per i canoni di locazione non più dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Nel dettaglio, il nuovo credito d’imposta spetterà nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

A chi spetta il bonus

Il bonus spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il credito di imposta spetta anche alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Infine, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Diminuzione del fatturato

Ulteriore e necessaria condizione per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Ancora, il D.L. prevede che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, il soggetto avente diritto al credito d’imposta potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Ancora, è ammessa anche la cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, viene disposta la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta previsto dal D.L. Rilancio con il credito d’imposta previsto dal D.L. Cura Italia.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che preciserà le modalità attuative delle disposizioni inerenti il credito d’imposta.