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BOLLO AUTO 2019: COSA CAMBIA

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di Lucia Izzo

La manovra di Bilancio non ha risparmiato attenzione al mondo dei trasporti, in particolare dettando tutta una serie di misure destinate a veicoli e autoveicoli. Si parte dal dimezzamento del bollo auto per quelli di interesse storico, sino all’introduzione di incentivi e disincentivi per chi, rispettivamente, acquista auto e moto poco inquinanti oppure eccessivamente inquinanti.

 

Bollo auto dimezzato per i veicoli storici

In primis, la manovra prevede la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico ovvero un’agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni ancora non possono usufruire dell’esenzione totale dalla tassa automobilistica

Nel dettaglio, viene modificato l’art. 63 della legge n. 342/2000, che attualmente esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione.

Introducendo un nuovo comma 1-bis a tale articolo 63, viene disposta la riduzione del 50% della tassa per i veicoli (si tratta di autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un’anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

Il certificato di rilevanza storica è disciplinato dall’articolo 4 del d.m. 17 novembre 2009 e attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché la specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

Ad oggi i registri riconosciuti, che possono rilasciare il certificato, sono cinque in tutto: ASI, Registro Storico Lancia, Registro Italiano FIAT, Registro Italiano Alfa Romeo, Registro Storico FMI. Per beneficiare della riduzione del bollo, la storicità del veicolo dovrà essere annotata sulla carta di circolazione.

Veicoli elettrici e ibridi: incentivi per gli acquisti

Il provvedimento introduce anche dei bonus-malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture: si tratta di disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

Per il triennio 2019-2021 viene introdotto, in via sperimentale, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi. Il prezzo ufficiale di tali veicoli della casa automobilistica produttrice dovrà essere inferiore a 50mila euro, IVA esclusa.

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.

Nel dettaglio, il contributo è parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in caso di contestuale rottamazione: sarà commisurato a 6mila euro per veicoli con emissioni di CO2 da 0-20 g/KM, mentre scende a 2.500 euro per veicoli con emissioni da 21-70 g/KM. In assenza di rottamazione il contributo è rispettivamente pari, per le stesse fasce di emissioni di CO2, a 4.000 e a 1.500 euro.

Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione, presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Moto e scooter elettrici o ibridi: ecobonus fino a 3mila euro

Un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro, è riconosciuto anche nei confronti di coloro che acquistano nel 2019, anche in locazione finanziari moto e scooter elettrici o ibridi.

Nel dettaglio, deve trattarsi di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1 e L3, e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia omologato Euro 0, 1, 2.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborseranno al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.

Ecotassa veicoli con emissioni di CO2 sopra i 160 g/km

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, viene introdotta anche un’imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro.

L’ecotassa graverà su chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un’autovettura (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. L’imposta sarà altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.

L’importo da versare è rimodulato in base a 4 fasce di emissioni di CO2:

– per emissioni tra 161-175 g/KM l’imposta sarà pari a 1.100 euro;

– per emissioni tra 176-200 g/KM l’imposta sarà pari a 1.600 euro;

– per emissioni tra 201-250 g/KM l’imposta sarà pari a 2.000 euro;

– per emissioni superiori a 250 g/KM l’imposta sarà pari a 2.500 euro.

L’imposta non sarà applicata ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE, ovvero: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli “dolly”, rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

Circa le modalità di versamento, si prevede che l’imposta venga versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

Emissioni CO2: in arrivo il bollo auto a consumo?

La maggior attenzione alle emissioni di CO2 si giustifica anche alla luce delle indicazioni provenienti dall’Unione Europea. Sta assumendo sempre maggior consistenza, infatti, l’idea di un bollo unico per gli automobilisti di tutta Europa con un importo ancorato a due parametri: chilometri percorsi e grado di inquinamento prodotto dall’auto.

Una proposta per l’aggiornamento delle tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonus malus” è giunta anche dall’esecutivo Lega-M5S: lo scorso mese, infatti, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato la volontà di riformare la disciplina del bollo auto, legandolo alle emissioni di CO2.

Una delle prossime manovre all’attenzione dell’Esecutivo, dunque, potrebbe muovere proprio nel solco tracciato dall’Unione Europea e legare il nuovo bollo auto alle emissioni di anidride carbonica dei singoli modelli di autoveicoli.

Il principio dietro la proposta appare tanto semplice quanto incisivo: “più inquini, più paghi”. Un cambiamento che consentirebbe il nostro paese di avvicinarsi agli obiettivi ambientali sanciti nella conferenza sul clima di Parigi e a quelli di cui al Libro bianco sui trasporti.

La riforma al vaglio del Governo, dunque, prende atto delle direttive dell’Unione Europea e potrebbe ben presto trasformare il bollo auto da tassa di possesso a tassa al consumo. Varie sono le ipotesi relative alle modalità di calcolo dell’importo da pagare, in particolare si pensa di valorizzare la classe inquinante del veicolo come costo fisso a cui aggiungere una tariffa “a consumo” in base all’effettivo uso del veicolo, controllabile anche facendo uso delle c.d. scatole nere.