A partire dal 1° gennaio 2020 anche per le bollette dell’acqua inizierà ad applicarsi il termine di prescrizione di due anni per quanto riguarda il diritto al corrispettivo.
Si tratta dell’ultima tappa di quel graduale processo di revisione dei termini di prescrizione delle bollette che, negli anni precedenti, ha riguardato anche il settore elettrico e quello del gas.
Acqua, luce e gas: la prescrizione diventa biennale
In precedenza, alle fatture di acqua, luce e gas si applicava la prescrizione quinquennale, in base a quanto stabilito dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4. Tale norma, recante eccezioni alla regola della prescrizione ordinaria decennale, afferma che si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
A modificare questa regola, a cui per lungo tempo anche la giurisprudenza ha ritenuto di aderire, è stata la legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). La manovra ha precisato che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” soggiungendo che anche “nei contratti di fornitura del servizio idrico” il corrispettivo si prescrive in due anni”.
Inoltre, la legge ha ulteriormente chiarito che le disposizioni che introducono il termine di prescrizione biennale si sarebbero applicate alle fatture la cui scadenza è successiva:
- a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
- b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
- c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
La prescrizione biennale ha effetto non solo nei confronti dei consumatori (famiglie e privati), ma anche per microimprese, società e professionisti. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla manovra, resta invariata la prescrizione quinquennale: si tratta di bollette del telefono, abbonamento alla rete internet, servizi pay-tv o altri servizi streaming e online.
Riduzione prescrizione: gli effetti
La riduzione della prescrizione a due anni ha conseguenze di notevole importanza. In primis, il fornitore sarà tenuto a inviare fatture riferite a consumi effettuati massimo entro i due anni precedenti. In caso contrario il cliente potrà negare il pagamento essendosi il debito prescritto. E neppure sarà consentito agli operatori domandare conguagli su fatture relative a periodi superiori a due anni, come spesso è accaduto negli ultimi anni.
– Maxi bollette: da oggi prescritte in due anni
In una sua precedente delibera relativa alle bollette dell’energia elettrica (le prime per cui è stata attivata la nuova prescrizione), la nuova Autorità garante (Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha chiarito che, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur avendo a disposizione i dati di misura di rettifica, “per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore”.
Pertanto, per tutte le fatture di acqua, luce e gas, con scadenza rispettivamente successiva ai termini summenzionati, spiega la stessa Authority, “nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”.
– Bollette gas: dal 1° gennaio prescrizione ridotta a 2 anni
Attenzione: la prescrizione viene interrotta, e inizia a decorrere daccapo, qualora siano inviati una serie di atti prima della scadenza del termine (quindi a consumi che rientrino nei due anni), ad esempio un sollecito di pagamento via raccomandata a/r o via Posta Elettronica Certificata (PEC). Farà fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione.
Bollette acqua e arretrati da gennaio 2020
Dal 1° gennaio 2020, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, anche per le bollette dell’acqua, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Per le bollette precedenti a tale data, invece, continuerà a valere la prescrizione quinquennale. L’utente dovrà dunque fare due conti prima di decidere se cestinare o meno le fatture conservate (relative ai pagamenti già effettuati) senza il rischio di richieste di conguagli da parte del fornitore.
Da gennaio del prossimo anno, ad esempio, sarà possibile cestinare le bollette precedenti al 2015, seguendo il termine consueto. Invece, quelle a partire da gennaio 2020 potranno essere eliminate, in base alla mensilità di riferimento, già a partire da gennaio 2022. Stessa sorte anche per i conguagli.
Tuttavia, per una maggiore cautela, nulla vieta di conservare le quietanze di pagamento anche per un lasso di tempo maggiore. Si rammenta che la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto, quindi il giorno successivo alla data di scadenza della bolletta. Il calcolo si effettua seguendo il comune calendario (quindi comprendendo sabati e festivi). Qualora il termine finale cada in un giorno successivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.