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BIOSHOPPER, ARRIVA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO SALUTE (MA NON SEMBRA FINITA QUI)

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Dopo il parere del Consiglio di Stato sull’uso di sacchetti per frutta e verdura, i famosi bioshopper che i consumatori potranno portare da casa, è arrivata la circolare del Ministero della Salute. Via libera all’uso dei sacchetti comprati altrove, ma con una serie di requisiti: dovranno essere monouso, nuovi, integri, adatti per gli alimenti e compostabili. Attenzione però, perché la questione non sembra affatto finita. Il Ministero auspica la realizzazione di un vademecum informativo per i consumatori, perché in tutta Italia ci siano le stesse regole. E ritiene opportuno un intervento del Ministero dello Sviluppo economico sulla questione della “tara”.

La vicenda dei sacchetti sta insomma diventando, semmai già non lo fosse, un affare davvero da specialisti, da intenditori e per molti versi da appassionati della materia. Una telenovela che va avanti dall’inizio dell’anno e che promette sempre una nuova puntata. Un passaggio fondamentale è stato segnalato dal recente parere del Consiglio di Stato, che ha dato via libera all’uso di bioshopper monouso nuovi per frutta e verdura portati da casa o comprati altrove quando si fanno acquisti al supermercato o in frutteria. Di più: per il Consiglio di Stato i consumatori potranno usare anche contenitori alternativi alle buste in plastica, purché idonei a contenere frutta e verdura. Andranno naturalmente rispettati i requisiti che impone la normativa: i bioshopper devono essere nuovi e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, i contenitori alternativi devono essere adatti a contenere ortofrutta.

Sulla questione è arrivata a fine aprile, quindi una manciata di giorni fa, l’apposita circolare del Ministero della Salute “in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio” , che richiama il parere del Consiglio di Stato e stabilisce i requisiti dei sacchetti. Il Ministero sottolinea intanto che “non ogni involucro risulta idoneo all’imballaggio degli alimenti e che i materiali che sono destinati al contatto con gli alimenti devono essere conformi alla normativa vigente che regola il settore. Pertanto laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti solo se comunque idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge”.

Il Ministero chiarisce dunque come devono essere questi sacchetti. “Alla luce del parere del Consiglio di Stato, questo Dicastero ritiene utile ulteriormente precisare che deve trattarsi di sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche “ambientali” previste dal più volte citato articolo 9-bis”.

Il Ministero precisa poi che grava sull’impresa commerciale “comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, tra cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare”. E sempre rimanendo in tema di esercenti, il Ministero della salute scrive che “ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. A tal fine, si suggerisce di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura delle associazioni di categoria, al fine di garantire uniformità di comportamenti sull’intero territorio nazionale, da rendere visibile all’interno dell’esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela”. L’esercizio commerciale potrà vietare l’uso di sacchetti non conformi.

Che tutto questo non sia semplicissimo è riconosciuto dallo stesso Ministero della Salute, che in tema di tare e bilance chiama in causa il Ministero dello Sviluppo economico. Si legge nella circolare: “Tuttavia, non si può sottacere la presenza di possibili criticità connesse alla diversità di peso dei “contenitori alternativi” alle buste in plastica acquistati dal consumatore, che impedirebbe un’esatta pesatura del prodotto alimentare. Infatti, le bilance in uso negli esercizi commerciali sono tarate in modo da sottrarre dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione del cliente (4-6 gr. circa). L’uso dei “contenitori alternativi” acquistati al di fuori degli esercizi commerciali impedirebbe il calcolo corretto della tara. Su tali possibili criticità si reputa opportuno acquisire l’avviso del Ministero dello sviluppo economico, le cui valutazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini dell’operatività dei chiarimenti forniti con la presente circolare”.