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BERE DUE BIRRE MEDIE E GUIDARE È REATO

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di Annamaria Villafrate

Bere due birre medie esclude la declaratoria di non punibilità di cui all’art. 131 c.p. nel momento in cui, le circostanze di fatto sono tali da rendere l’intero quadro “pericoloso”. Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 51304/2018,  infatti bere due birre, porsi alla guida di notte su una vettura ad alta velocità e circolare in una zona ad elevata intensità di traffico, in prossimità di snodi stradali importanti, sono elementi sufficienti per escludere la non punibilità. Occorre infatti valutare tutte le peculiarità della fattispecie così come precisato dall’art. 133 c.p. prima di giungere a escludere la configurabilità del reato di guida di stato di ebbrezza.

 

La vicenda processuale

Condannato in primo e secondo grado per il reato all’art. 186, comma 2) lett. b) e comma 2 sexies C.d.S. con tasso alcolemico pari a 1,03 gr./I., l’imputato ricorre in Cassazione per due motivi:

con il primo denuncia l’errata valutazione delle cause ostative alla declaratoria di non punibilità (art. 131 bis c.p.), ovvero le condizioni psicofisiche riportate nel verbale della polizia stradale, in cui gli agenti, per sottoporre l’imputato all’alcooltest, hanno annotato solo la presenza di alito “vinoso” ed “occhi lucidi”, senza riferimento alcuno a una difficoltà di espressione verbale ed equilibrio, la cui assenza avrebbe dovuto condurre a un giudizio di tenuità del fatto. Secondo l’imputato inoltre la Corte ha escluso la non punibilità ritenendo erroneamente che l’auto da lui condotta, un Range Rover, sia un’automobile ad alta velocità e come tale fattore di moltiplicazione del rischio.

Con il secondo invece il ricorrente lamenta come la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. non sia stata impedita dal titolo di reato e neppure da una soglia di ebbrezza tale da impedirlo, considerato che non gli è stata contestata alcuna violazione e che pertanto il bene tutelato dall’ordinamento non è stato messo in pericolo. Inidoneo a ostacolare l’applicazione della causa di non punibilità infine anche l’intensità dell’elemento soggettivo, avendo la corte valutato solo la condotta dell’imputato tesa a evitare la sanzione nel momento dell’accertamento, senza considerare altri aspetti.

Bere due birre medie, in presenza di certe condizioni, esclude la non punibilità

La Cassazione con la sentenza n. 51304/2018 dichiara il ricorso inammissibile poiché “Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiedeuna valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016).”

Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha giudicato correttamente i fatti e applicato altrettanto adeguatamente i parametri richiesti dall’art. 133 c.p. “fra cui assumono particolare rilievo le modalità dell’azione, come la zona a traffico intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti – considerando questi elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare”. A questo è necessario aggiungere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte ha valutato l’elemento soggettivo in relazione al momento in cui l’imputato si è posto alla guida, visto che proprio in quel frangente egli era consapevole “di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello (quando, ricorda la Corte, ha riferito di avere bevuto due birre medie e non una sola).”