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AVVISI DI ACCERTAMENTO, DAL 1 NOVEMBRE NON SI PAGANO: COME GESTIRE I DEBITI COL FISCO

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Quando pagare e quando non pagare gli avvisi di accertamento inviati dall’Amministrazione finanziaria? La macchina burocratica ha regole e tempi ben precisi. In alcuni casi, previa verifica, si può anche non essere tenuti a saldare gli importi contrassegnati.

La data limite in cui il Fisco può emettere gli avvisi di accertamento è il 31 ottobre 2019. Se va oltre, il contribuente ha facoltà di contestare l’atto appellandosi alla decadenza di esso (nel gergo si parla anche di prescrizione).

Dunque, se il Fisco invia una richiesta a partire dal 1° novembre 2019, questa può essere oggetto di contestazione. Il cittadino può far rilevare al giudice l’invalidità dell’avviso, mostrando che questo non ha rispettato i termini previsti dalla legge.

 

La questione si richiama anche a una norma di legge presente nello Statuto del contribuente in cui è esplicitato il principio del contraddittorio preventivo. Vale a dire che il Fisco, prima di emettere un atto di accertamento, è tenuto a far sì che il contribuente abbia la possibilità di difendersi da eventuali errori. Tale principio obbliga l’Amministrazione finanziaria a presentare i propri atti 60 giorni prima della fine dell’anno. Nello specifico con scadenza 31 ottobre.

In questo modo i soggetti coinvolti hanno il tempo necessario per presentare eventuali rilievi ed eventuali contestazioni. Durante questo arco di tempo, l’ufficio impositore attende lo svilupparsi delle pratiche, eccezion fatta per situazioni particolari.

Quest’anno l’annualità d’imposta a cui fare riferimento è quella del 2014, i cui i tempi di decadenza di 4 anni per rettificare le dichiarazioni irregolari sono scaduti ieri 31 ottobre (in realtà scadono il 31 dicembre 2019, ma secondo il principio del contraddittorio preventivo poc’anzi descritto il termine è anticipato di 60 giorni).

Quindi, se i processi verbali di constatazione (pvc) non sono ancora stati ricevuti dai professionisti o dagli imprenditori, salvo in rari e giustificati casi, non potranno più essergli inviati. Se invece dovesse succedere il contrario, i contribuenti in questione hanno la possibilità di procedere con la contestazione dell’atto.

Ricapitolando, se al 1° novembre il contribuente, che è stato soggetto a una verifica fiscale, non è ancora stato raggiunto da un pvc, questo non potrà più essere accertato per l’anno d’imposta 2014 in quanto ieri 31 ottobre sono decaduti i termini per la redazione dell’atto amministrativo.