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AGENZIA ENTRATE: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE, NUOVI MODELLI E SERVIZI WEB

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Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della “rottamazione bis”. È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge n. 12/2019 di conversione del Decreto semplificazioni (decreto legge n. 135/2018) che apre le porte della “rottamazione ter” anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre.

 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul sito internet e agli sportelli dell’Ente (modello DA-2018 e modello SA-ST). Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

Vediamo le principali novità introdotte dal “Decreto semplificazioni”. Innanzitutto da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l’accesso alla cosiddetta rottamazione ter anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della “rottamazione bis” (DL 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi debiti è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Il Decreto semplificazioni introduce delle novità anche per chi è interessato al “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il “saldo e stralcio”, le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell’ambito della “rottamazione ter” con ripartizione del debito in 9 rate.

Un’ulteriore novità riguarda l’allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione a quelle della “rottamazione ter” (18 rate in 5 anni).

Dopo tre mesi dalla partenza, la “rottamazione ter” delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande di adesione, con un incremento di circa il 20% rispetto alle richieste di “rottamazione bis” presentate l’anno scorso nel medesimo arco temporale di riferimento. Il dato, aggiornato al 7 febbraio 2019, si riferisce alle richieste di definizione agevolata presentate a partire dallo scorso 6 novembre quando Agenzia Riscossione ha pubblicato i modelli per fare domanda. La cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal decreto legge n. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018), consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato dalla legge al 30 aprile 2019.

I contribuenti che intendono aderire alla “rottamazione ter” delle cartelle possono compilare e inviare le richieste direttamente online dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps.

“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare il prospetto informativo, compilare e inviare la domanda di adesione.

In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.