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ACQUISTI ONLINE: PARLAMENTO UE AGGIORNA NORME SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

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Un pacchetto di norme nuove di zecca per la tutela dei consumatori nell’era di Internet è stato approvato oggi dal Parlamento Ue. La legislazione modifica quattro direttive esistenti in materia di protezione diritti dei consumatori: le pratiche commerciali sleali, i diritti dei consumatori, le clausole contrattuali abusive e l’indicazione dei prezzi.

 

“Si tratta del primo regolamento al mondo che si occupa delle sfide poste dalle relazioni commerciali nell’ambito dell’economia delle piattaforme online ed è quindi una tappa importante del mercato unico digitale, che pone le basi per sviluppi futuri. Non si limiterà ad aumentare la fiducia, la prevedibilità e la certezza del diritto, ma offrirà anche nuove opzioni accessibili di ricorso e di risoluzione delle controversie tra le imprese e le piattaforme online”, tengono a precisare Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario responsabile per il Mercato unico digitale, Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI e Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali.

Al centro della direttiva vi sono le garanzie ai consumatori in tema di ranking dei prodotti, recensioni online e la cosiddetta “doppia qualità dei prodotti. Vediamo nel dettaglio cosa si prevede.

In tema di ranking e recensioni, i marketplace, come Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner, dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca. I consumatori dovranno inoltre essere informati da chi acquistano beni o servizi (da un commerciante, dal marketplace stesso o da un privato) e se sono stati utilizzati prezzi personalizzati.

In merito alla “doppia qualità dei prodotti“, ovvero i prodotti, commercializzati con lo stesso marchio in diversi Paesi UE, che differiscono per composizione o caratteristiche, nel testo, si afferma che spetta agli Stati membri combattere la commercializzazione ingannevole. Quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, commercializzazione simile in Stati membri di prodotti identici, con composizione o caratteristiche significativamente diverse e senza una giustificazione), la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole e quindi proibita.

Per le infrazioni diffuse (ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi UE), l’ammenda massima disponibile negli Stati membri deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibile informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a due milioni di euro.

“Questo pacchetto rinforza i diritti dei consumatori nell’era di internet, portando nuove protezioni e dando ai consumatori la possibilità di ricevere informazioni ogni volta che acquistano”, commenta Daniel Dalton (ECR, UK), negoziatore capo del Parlamento. “I consumatori non possono più essere indotti in errore dai prodotti fabbricati secondo standard diversi, ma commercializzati come gli stessi in Stati membri diversi. L’accordo che abbiamo trovato è un inizio. Si affronta la questione dei prodotti a doppia qualità per la prima volta, e nei prossimi anni la Commissione dovrà esaminare seriamente i progressi compiuti. Si tratta di passi concreti”.