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Truffe bancarie online: altra vittoria di Unione Nazionale Consumatori Lamezia Terme

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Altra importante soddisfazione per Unione Nazionale Consumatori Aps Lamezia Terme (sede provinciale per Catanzaro e Crotone), in tema di truffe bancarie on line.

Grazie all’intervento dei legali Zaira Niaty e Giovanni Arena, l’Arbitro bancario finanziario di Bari ha riconosciuto in favore di una società di professionisti, corrente in Lamezia Terme, il diritto al rimborso parziale di una somma sottratta con un bonifico fraudolento, tramite una truffa bancaria online che combina più tecniche ormai ben note, “Sms spoofing” e “Vishing”.

IL CASO – La società ricorrente, intestataria di un conto corrente bancario, aveva subìto un addebito per una operazione di bonifico fraudolentemente eseguita in data 20/10/2023. Evidenziava in sede di ricorso, che la transazione veniva immediatamente segnalata dal sistema informatico interno dell’intermediario ma che, tuttavia, la resistente non contattava tempestivamente la ricorrente per chiedere informazioni in merito. Qualche ora dopo l’operazione, la ricorrente si recava presso un ufficio della resistente e, in quella circostanza, gli impiegati si accorgevano della predetta segnalazione e la invitavano a disconoscere il bonifico in questione. Parte ricorrente lamenta la tardività dell’intervento dell’intermediario, ritenendo che, se lo stesso avesse dato immediatamente seguito al segnale di alert interno, avrebbe potuto bloccare il trasferimento dei fondi.

Nel ricostruire la vicenda dichiarava di aver ricevuto una serie di sms truffaldini, apparentemente genuini, in quanto inseriti nella chat ufficiale dell’intermediario e privi di anomalie o errori grammaticali, a cui ammette di aver dato seguito. In particolare: nel primo, veniva comunicato che l’app associata allo Smartphone della ricorrente “era stato affiliato ad un nuovo dispositivo residente nella città di Madrid”; nei successivi sms, veniva comunicata l’assegnazione di un operatore della resistente (di cui veniva specificato il nome) al fine di mettere in sicurezza il conto corrente, oggetto di un tentativo di truffa online.

Successivamente, riceveva la telefonata del sedicente operatore e, seguendo le indicazioni dello stesso, accedeva dall’app dell’intermediario tramite “impronte digitali” al fine di bloccare le operazioni di frode dallo stesso prospettate. Soggiunge che, nel corso della stessa telefonata, l’operatore affermava che per motivi di sicurezza “era necessario bloccare dei bonifici bancari; subito dopo, la ricorrente riceveva un sms con il quale le veniva comunicato lo storno del suddetto bonifico. Seguiva poi un ulteriore sms con il quale veniva comunicato che “la rimozione di un virus era avvenuta con successo”. Infine, conclusasi la telefonata col sedicente operatore, riceveva una mail dalla resistente con la quale veniva informata riguardo all’esecuzione del bonifico a valere sul conto corrente.

La ricorrente ha reputato inadeguato il sistema di sicurezza predisposto dalla banca, considerando che i malfattori sono riusciti a carpire illegittimamente le credenziali della ricorrente e ad eseguire l’operazione disconosciuta servendosi del solo accesso all’app tramite impronte digitali. Ha affermato che è dovere dell’intermediario adempiere all’obbligo di custodia dei patrimoni della propria clientela nonché provare che l’operazione contestata sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata.

LA TUTELA – La società correntista si è rivolta, attraverso l’eccellente e intuitivo intervento dei legali dell’UNC Aps, all’Arbitro bancario finanziario, il quale ha condannato l’istituto bancario a rimborsare parte della somma sottratta, nonostante la fermezza della Banca a ritenere esclusa ogni responsabilità dell’intermediario e a ribadire in ogni fase la correttezza delle determinazioni assunte.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO – La correntista truffata, non riuscendo ad ottenere solo con il reclamo, un rimborso dalla banca, con l’assistenza dell’Unione Nazionale Consumatori Aps, si è rivolta all’Abf che le ha riconosciuto il diritto al rimborso attraverso un bonifico fraudolento. «Il Collegio di Bari – hanno commentato gli avvocati dell’Unione – ha accolto il ricorso, condividendo a pieno la tesi difensiva prospettata in subordine nelle richieste, nell’eventuale configurazione di un concorso di colpa. È stato riconosciuto, infatti, che a parziale discolpa della ricorrente, non può essere priva di rilievo la circostanza che la manipolazione perpetrata a danno della stessa ha reso confondibile il messaggio ‘civetta’ con una comunicazione in effetti proveniente dall’intermediario. Parte ricorrente ha, infatti, allegato evidenza dei messaggi truffaldini ricevuti, la maggior parte dei quali, compreso il messaggio “civetta”, riportano come mittente una denominazione riconducibile all’intermediario convenuto, con la conseguenza, in ragione del rischio di impresa gravante sull’intermediario, di una (com)partecipazione di quest’ultimo nella sopportazione del danno patito dalla ricorrente. Inoltre, l’arbitro ha riconosciuto un ulteriore e importante principio: la ripartizione fra le parti delle conseguenze negative derivanti dalla vicenda in esame, ponendole a carico di ciascuna nella misura del 50 per cento. Infine, ha riconosciuto anche gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.