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SE UN CAFFÈ BOLLENTE SI ROVESCIA IN VOLO E PROVOCA USTIONI, LA COMPAGNIA AEREA È RESPONSABILE DEI DANNI

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Un caffè versato in volo è arrivato alla Corte di giustizia della Ue. La compagnia aerea è responsabile dei danni causati dal rovesciamento di un bicchiere di caffè caldo e non serve che l’incidente derivi da un rischio inerente al volo

19 Dicembre 2019 Sabrina Bergamini

Un caffè nero bollente versato in volo è arrivato fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Non importa per quale motivo si sia rovesciato, se per le vibrazioni dell’aereo o per un difetto del tavolino su cui il bicchiere di caffè era poggiato. La compagnia aerea è responsabile dei danni se un caffè caldo si rovescia su un passeggero e lo ustiona. Non serve che l’incidente sia provocato da “un rischio inerente al volo”.

 

Un caffè caldo si rovescia in volo

È quanto ha stabilito oggi la Corte, che si è pronunciata su un caso sollevato dall’Austria. Nella sua sentenza la Corte di giustizia precisa che «la responsabilità di una compagnia aerea per le ustioni causate dal rovesciamento di un caffè caldo verificatosi, per ragioni ignote, durante un volo non presuppone che si sia realizzato un rischio inerente al volo».

Da dove trae origine il caso? Una minorenne ha chiesto alla compagnia aerea austriaca Niki Luftfahrt GmbH (in liquidazione) il risarcimento dei danni derivati dalle ustioni subite quando, durante un volo da Palma de Majorca a Vienna, il caffè caldo che era stato servito al padre e posto sul suo tavolino pieghevole le si è rovesciato addosso.

La compagna ha negato la propria responsabilità perché, argomentava, non si tratterebbe di un incidente ai sensi della Convenzione di Montreal che disciplina appunto la responsabilità delle compagnie aeree in caso di incidente e che esigerebbe la presenza di un “rischio inerente al volo”. Non si è potuto capire se il bicchiere si sia rovesciato per un difetto del tavolino o per le vibrazioni dell’aereo. Fatto sta che la Corte Suprema dell’Austria si è rivolta alla Corte di giustizia chiedendo lumi sulla nozione di “incidente”.

Le motivazioni della Corte

Per la Corte, dunque, va inteso come incidente un “evento involontario dannoso imprevisto”. La Corte afferma che «tanto il senso ordinario della nozione di «incidente» quanto gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal ostano a che la responsabilità delle compagnie aeree sia subordinata alla condizione che il danno sia dovuto alla concretizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo ovvero all’esistenza di un nesso tra l’«incidente» e l’impiego o il movimento dell’aeromobile».

Le compagnie aeree possono escludere o limitare la loro responsabilità se ad esempio dimostrano che il passeggero ha causato il danno o ha contribuito al danno.

In questo caso, rileva invece la Corte, la nozione di incidente seguita «ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo».