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IL NOTAIO RISPONDE SU… EREDITÀ

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Ho sentito parlare della sostituzione fedecommissaria: di che si tratta?

Il nostro ordinamento eccezionalmente ammette di obbligare un erede legittimario (detto anche necessario perché ha diritto per legge a una quota predeterminata di eredità) a conservare i beni ereditati per “restituirli” alla propria morte a chi (persona fisica o ente) abbia avuto cura di lui.

 

È questo l’istituto della sostituzione fedecommissaria, strettamente collegato a quello dell’interdizione.

Condizioni essenziali sono che:

  • l’istituito sia interdetto giudiziale (o minore in stato di infermità mentale); la sostituzione fedecommissaria potrebbe applicarsi anche a persone sorde o cieche dalla nascita, incapaci di provvedere alla cura dei loro interessi;
  • l’istituito sia figlio, discendente o coniuge del testatore;
  • il sostituito sia la persona o ente che, sotto la vigilanza del tutore, abbia avuto cura dell’istituito.

   Consiglio Nazionale del Notariato