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ESENZIONE TICKET PER REDDITO

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di Lucia Izzo

Attraverso il ticket sanitario, introdotto in Italia fin dal 1982, gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.

Nel dettaglio, le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:

 

– le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;

– le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;

– le cure termali.

Tuttavia, oltre a numerose prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket, la legge stabilisce anche delle esenzioni (per alcune o per tutte prestazioni) a cui hanno diritto gli assistiti che ne hanno i requisiti o che versano in determinate condizioni.

L’esenzione, tra l’altro, è riconosciuta in particolari situazioni di reddito, associate all’età o alla condizione sociale.

Hanno diritto all’esenzione per reddito una serie di cittadini appartenenti alle seguenti categorie (Legge 537/1993 e successive modificazioni – art. 8, comma 16):

– Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01);

– Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02);

– Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03);

– Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04).

Quali prestazioni può effettuare l’esente per reddito?

L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute. L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica.

Per ottenere l’esenzione, l’interessato dovrà farne richiesta al medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra): questi, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, verifica se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Ticket sanitario: come ottenere l’esenzione per reddito?

Qualora il medico, che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta come accadeva in precedenza.

Vi sono alcune tipologie di utenti, tuttavia, che pur avendo diritto all’esenzione dal ticket non compaiono nella lista del proprio medico curante.

Si tratta degli assistiti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati: saranno loro stessi a dover annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza che rilascia un apposito attestato.

I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. Sempre alla ASL di residenza dovranno rivolgersi anche gli altri assistiti che ritengono di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non sono presenti nella lista in possesso del medico.

All’ASL andranno anche tempestivamente comunicati i cambiamenti che incidono sulle condizioni di reddito e che sono idonee a far venir meno il diritto all’esenzione.