“Una storia di risparmio e fiducia finita in tribunale, ma con un lieto fine per il cittadino”, è il commento dell’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria.
Il risparmiatore, si era rivolto a Poste Italiane per riscuotere due buoni fruttiferi sottoscritti nel 2002, convinto come era prassi all’epoca che avessero una durata ventennale. Ma allo sportello la sorpresa: “Sono prescritti”, si è sentito dire.
Da lì la battaglia legale, supportata dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria e dagli avvocati Ermelinda Chiumiento e Cristina Latella, che si è conclusa con una vittoria in tribunale.
Con una sentenza emessa il 19 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha dato ragione al risparmiatore, condannando Poste Italiane a restituire i 5.000 euro investiti, a corrispondere gli interessi maturati e a pagare anche le spese legali.
La giudice ha sottolineato che l’azienda non aveva consegnato a Russo le informazioni dovute al momento della sottoscrizione, impedendogli di conoscere la reale durata dei buoni. Solo nel 2022, al momento del rifiuto, l’uomo ha scoperto che i titoli non erano ventennali, bensì settennali.
Invero, il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all’art. 3 “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” e all’art. 6 stabilisce l’obbligo in capo a Poste Italiane s.p.a. di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
A tale riguardo deve osservarsi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando percepibile e riconoscibile.
Nel caso di specie, dunque, non può certamente ritenersi che la prescrizione decorra dal momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi (nel 2002), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all’esterno solo nel momento in cui la convenuta Poste Italiane s.p.a. ha rifiutato il rimborso per intervenuta prescrizione (anno 2022).
“È una vittoria non solo del singolo, ma di tutti i risparmiatori commenta l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, Poste deve garantire chiarezza e trasparenza, soprattutto verso cittadini anziani che affidano i propri risparmi a strumenti considerati “sicuri”.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dei risparmiatori, soprattutto anziani e con minore alfabetizzazione finanziaria, sottolineando l’obbligo per Poste Italiane di fornire informazioni chiare e complete sui prodotti collocati.
Per l’Unione Nazionale Consumatori Calabria si tratta di una sentenza significativa, che rafforza i diritti dei cittadini nei confronti dei grandi intermediari finanziari.
Una decisione che rappresenta un precedente importante per quanti si trovano in situazioni simili e che ribadisce un principio semplice ma fondamentale: il risparmio va tutelato.