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DA OGGI, SENZA CONSENSO STOP AI CONTRATTI TELEFONICI DI LUCE E GAS

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Da oggi venerdì 19 giugno 2026 entrerà in vigore una novità di grande rilievo per la tutela dei consumatori nel settore energetico, che vi chiediamo di conoscere e presidiare sul territorio.

La Legge 10 aprile 2026, n. 49 (di conversione del DL 20 febbraio 2026, n. 21 – c.d. Decreto Bollette) ha, infatti, inserito nell’art. 51 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, che, in sintesi, prevedono:

  1. Divieto di sollecitazione telefonica. È vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono o tramite messaggi finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas con due sole eccezioni. Il professionista può contattare il consumatore solo se: (a) vi è stata una richiesta del consumatore effettuata direttamente tramite le interfacce informatiche del professionista; oppure (b) il contatto è rivolto a propri clienti luce/gas che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. L’onere di dimostrare la validità del contatto è a carico del professionista, non del consumatore.

  2. Nullità del contratto. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione del divieto — o da un numero che non identifica univocamente il professionista — sono nulli. Il consumatore può attivare gli strumenti ADR (risoluzione alternativa delle controversie, Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo) e il servizio di conciliazione ARERA.

  3. Segnalazioni alle Autorità. Le chiamate effettuate in violazione del divieto possono essere segnalate al Garante per la protezione dei dati personali e all’AGCOM, indicando il numero chiamante. L’AGCOM, se accerta che la chiamata proviene da numeri non assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico l’immediata sospensione delle linee.

Come saprete dai nostri Comunicati Stampa precedenti, valutiamo positivamente l’impianto della norma: il baricentro si sposta finalmente sull’operatore, che deve dimostrare di essere legittimato a contattare il consumatore, e la nullità dei contratti conclusi a seguito di contatti illegittimi è uno strumento di tutela potenzialmente molto efficace. La sua effettività, però, dipenderà dalla capacità di controllo e sanzione delle Autorità e nel caso in cui, come già successo, aziende e call-center truffaldini non riescano a trovare metodi alternativi per aggirare il divieto.

Per questo, vi chiediamo di tenere alta l’attenzione su quanto accadrà dall’entrata in vigore, con particolare riguardo agli eventuali tentativi di aggiramento della norma da parte di aziende o call center scorretti (ad esempio: contatti mascherati da finte “richieste” del consumatore, consensi estorti o preconfezionati, contatti da numeri esteri o non identificabili, presunti contatti a “già clienti” privi di consenso specifico).

Quando intercettate casi o pratiche di questo tipo, segnalateceli appena possibile: ci consentono di capire se sono utilizzabili per segnalazioni alle Autorità competenti (AGCOM, Garante Privacy, ARERA, AGCM) o per altre iniziative dell’Associazione. Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: xsavio@libero.it