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CONDOMINIO: IVA AL 22% SULL’ENERGIA ELETTRICA PER LE PARTI COMUNI

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di Lucia Izzo

Alla somministrazione di energia elettrica destinata ai servizi comuni dell’edificio condominiale, quali tra gli altri illuminazione delle scale, ascensori, cancello elettrico, ecc., non si applica l’aliquota agevolata del 10% qualora il Condominio abbia natura prevalentemente residenziale. In tal caso, pertanto, la fornitura sconta l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%.

A fornire i necessari chiarimenti sulla corretta aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è stata proprio l’Agenzia delle Entrate.

 

Condominio e aliquota IVA su fornitura di energia per le parti comuni

La risposta segue il quesito di un’associazione circa l’aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini e non delle singole unità immobiliari. Si tratta, in sostanza, dell’energia che serve per l’illuminazione comune, per il cancello elettrico, per l’impianto citofonico, per gli ascensori e così via.

In particolare, l’Associazione chiede se in tal caso si applichi o meno l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi della disposizione di cui al n. 103) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972 e se, in particolare, questa si applichi qualora il Condominio abbia natura “prevalentemente residenziale” e siano presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa (uffici, studi professionali, negozi, etc.).

L’istante ritiene che, essendo ciascuna unità immobiliare dotata di autonomo contatore, ed essendo rilevabile direttamente da questi il consumo di energia destinata ad usi diversi (uffici, negozi, etc.), dovrebbe applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 10%.

Inoltre, qualora si applicasse l’aliquota IVA ordinaria all’intero condominio in cui son presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa dall’uso residenziale, si determinerebbe un evidente pregiudizio agli interessi economici dei singoli condòmini aventi diritto alla ridotta aliquota IVA.

Condominio: le parti comuni non rientrano nell’uso domestico

Una soluzione che non è condivisa dall’Agenzia delle Entrate la quale rammenta che la richiamata disposizione prevede, fra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla fornitura di “energia elettrica per uso domestico”.

Il riferimento all’espressione “uso domestico”, interpretata alla luce di una serie di Circolari dell’Agenzia stessa, limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private.

Nel Condominio in esame la prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa) e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è fatturata direttamente allo stesso condominio.

Le suddette parti comuni non soddisfano il requisito dell’uso domestico previsto dalla citata norma ed interpretato da precedenti circolari dell’Agenzia come impiego per la propria abitazione e la fornitura elettrica in relazioni a tali parti è finalizzata a essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione.

In altri termini, la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell’uso domestico richiesto dalla disposizione agevolativa di cui al numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Il Condominio può effettuare prestazioni di servizi rilevanti a fini IVA

Neppure l’Agenzia condivide l’affermazione secondo cui la somministrazione sarebbe resa nei confronti di un Ente, il Condominio, che non utilizza l’energia per l’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA.

Il documento evidenzia come tale circostanza potrebbe verificarsi nei casi in cui i condomini effettuino prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (ad esempio, locazione del campo da tennis, di locali condominiali ad uso commerciale, di parti comuni del condominio per fini pubblicitari).