di Gabriella Lax
L’obbligo di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate si estende anche agli affitti brevi. A stabilirlo le nuove norme contenute nella legge sicurezza (di conversione del decreto sicurezza).
Affitti brevi, comunicazioni online alla questura entro 24 ore
In sostanza, saranno validi anche nel caso degli affitti brevi, gli stessi obblighi stabiliti dall’articolo 109 del Tulps per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, «nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere».
Gli obblighi riguarderanno i soggetti che affittano (o subaffittano) «immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni». Così recita l’«interpretazione autentica» contenuta nell’emendamento al recente Dl 113/2018 convertito in legge nei giorni scorsi. Il decreto stabilisce per le locazioni e per le sublocazioni “di durata inferiore a trenta giorni”, l’obbligo di comunicare alla Questura, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate. La comunicazione dovrà essere fatta online attraverso il sistema “Alloggiati Web”, la cui modulistica di accesso attraverso le questure verrà appositamente modificata. Quindi anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, deve comunicare online i dati dell’inquilino.
La sanzione sarà quella prevista dall’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.