Chi ha uno smartphone o un elettrodomestico fuori garanzia potrà comunque rivolgersi al produttore per farlo riparare. Dal 22 ottobre c’è però una differenza importante: per alcuni apparecchi l’assistenza non potrà più limitarsi a rispondere che i due anni sono passati. Molto dipenderà dal tipo di prodotto, dal guasto e dalla disponibilità dei ricambi. Per chi fa riparare un difetto coperto dalla garanzia legale, poi, la scadenza di quest’ultima slitta di dodici mesi.
La novità arriva con il decreto legislativo 176/2026, che recepisce la direttiva europea 2024/1799. Tra i prodotti interessati ci sono smartphone, tablet, telefoni cordless e televisori. La legge si applica anche a diversi elettrodomestici, dai frigoriferi alle lavatrici, comprese lavastoviglie, asciugatrici e aspirapolvere. Sono compresi alcuni server e sistemi di archiviazione dati.
Conta anche l’età dell’apparecchio, e soprattutto quale componente si è guastato. Le norme europee fissano infatti per ogni categoria un periodo durante il quale determinati ricambi devono restare disponibili. Un apparecchio molto vecchio potrebbe quindi non rientrare nella tutela, anche se appartiene a una delle categorie indicate.
Per gli smartphone esistono già regole piuttosto precise. Chi possiede un modello immesso sul mercato dal 20 giugno 2025 può contare anche sulle disposizioni del regolamento UE 2023/1670. Tra le altre cose, viene richiesto ai produttori di mantenere disponibili determinati componenti, in modo che possano essere sostituiti quando si guastano. Si parla, ad esempio, di batterie, schermi, fotocamere e connettori di ricarica. Per questi componenti sono previsti periodi di disponibilità che arrivano ad almeno sette anni dopo la fine della commercializzazione del modello. Le condizioni di accesso ai ricambi possono variare a seconda del pezzo e di chi effettua l’intervento.
Scaduta la garanzia, la richiesta andrà presentata al produttore oppure a uno dei centri di assistenza autorizzati. Il lavoro potrà essere fatturato al cliente, purché il costo sia ragionevole. Lo stesso criterio vale per il tempo necessario a completare l’intervento. Non vengono fissate cifre o scadenze uguali per tutti. Il produttore sarà inoltre tenuto a pubblicare online i prezzi indicativi delle riparazioni più comuni, così da permettere al cliente di valutare la spesa prima di procedere.
Ci sono anche dei limiti. Un intervento che risulta impossibile non deve essere eseguito per forza e, in questi casi, l’azienda potrà eventualmente proporre un prodotto ricondizionato in alternativa. Chi deve lasciare lo smartphone in assistenza potrà anche chiedere un apparecchio da utilizzare nel frattempo. Il produttore potrà mettergliene uno a disposizione, anche a pagamento. Non è però tenuto a fornire questo servizio.
I centri di assistenza indipendenti potranno continuare a utilizzare ricambi compatibili o usati, compresi quelli realizzati mediante stampa 3D, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla proprietà intellettuale. La legge vieta ai produttori di ostacolare senza ragioni legittime le riparazioni attraverso blocchi software o limitazioni hardware. E se uno smartphone è già stato riparato altrove, magari per sostituire la batteria, questo da solo non sarà sufficiente per rifiutare un successivo intervento.
Per i prodotti ancora coperti dalla garanzia legale cambia invece il periodo di tutela. Se durante i primi due anni emerge un difetto di conformità e il prodotto viene riparato, il venditore ne risponderà per altri dodici mesi oltre la scadenza ordinaria. Il beneficio viene riconosciuto una sola volta e interessa i contratti di vendita conclusi dal 31 luglio 2026. Prendiamo uno smartphone acquistato e consegnato nell’ottobre 2026. Normalmente la garanzia legale scadrebbe nell’ottobre 2028. Se durante questi due anni il dispositivo dovesse presentare un problema coperto dalla garanzia e venisse riparato, la scadenza passerebbe all’ottobre 2029. Una rottura provocata da una caduta, invece, resta a carico del proprietario.
Per i difetti di conformità il riferimento continua a essere il venditore, anche quando il prodotto è stato comprato online. In questi casi la riparazione non si paga. Il venditore dovrà però informare il cliente che, facendo riparare il dispositivo, avrà diritto a un anno aggiuntivo di tutela. Rimangono comunque valide le condizioni già previste dal Codice del consumo per la scelta tra riparazione e sostituzione.
Prima di affidare un apparecchio al tecnico si potrà richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il suo utilizzo da parte del riparatore è facoltativo. Il tecnico vi riporta il lavoro che intende eseguire, il relativo costo e la data prevista per la restituzione dell’apparecchio. Una volta consegnato, il preventivo resta valido per trenta giorni. Compilarlo non costa nulla, mentre la diagnosi necessaria per individuare il guasto può essere a pagamento. Il riparatore deve comunicarne il costo al cliente. Se un produttore viola questi obblighi, il consumatore può segnalarlo all’Antitrust. Per le infrazioni il decreto prevede multe da 5.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi o di recidiva, i limiti raddoppiano.