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STOP ALLE RATE DEI FINANZIAMENTI: MA ATTENZIONE, NON È PER TUTTI. E POTEVA ESSERE FATTA MEGLIO!

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L’abbiamo chiesta a gran voce da quando l’emergenza sanitaria si è trasformata in crisi economica e sociale: adesso finalmente arriva una moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti che (proposta da Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) dovrebbe mettere fine a quel balletto di risposte ambigue e false benevolenze di cui avevo già parlato sottolineando come il settore stesse perdendo l’ennesima occasione di dimostrarsi vicino ai consumatori.

Fino ad oggi il nostro consiglio, in risposta alle tante segnalazioni raccolte dagli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori, era quello di contattare la finanziaria per chiedere una rimodulazione delle scadenze, ma -come detto- spesso gli operatori chiudevano la porta in faccia al cliente trincerandosi dietro la solita burocrazia.

 

Ora il settore del credito è costretto ad attivarsi: un po’ perché banche e finanziarie devono aver capito che gestire numerose sofferenze avrebbe avuto un costo di gran lunga maggiore di qualche concessione. Ma soprattutto, perché già dal 2 aprile è intervenuta l’EBA, European Banking Authority, pubblicando le “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”. Senza addentrarci in tecnicismi, con questo documento l’Autorità europea definisce l’esenzione dall’obbligo di considerare forborne i crediti ai quali sia stata riconosciuta la sospensione delle rate, evitando così che debbano essere effettuati i necessari accantonamenti. 

Perché ciò possa avvenire, tuttavia, secondo l’EBA, la moratoria deve essere adottata attraverso un provvedimento legislativo ovvero essere di carattere sufficientemente generale e diffuso, cioè promossa da associazioni rappresentative del settore. Ed ecco perché Assofin è “dovuta” intervenire proponendo questa moratoria che, in ultima analisi, aiuta anche le aziende finanziarie garantendo loro un regime più favorevole.

In ogni caso, dietrologie a parte, prendiamoci una buona notizia per i consumatori seppur dobbiamo precisare fin da subito (per evitare il diffondersi delle fake-news che hanno accompagnato l’intervento sui mutui) che non siamo in presenza di una generica e automatica sospensione delle rate valida per tutti i finanziamenti: possono richiederla solo i consumatori titolari di contratti di credito che, come effetto dell’emergenza Covid-19 (a partire dal 21 febbraio 2020 e sino al 30 giugno 2020), si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a: 

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); 
  2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); 
  3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali); 
  4. Lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge. 
  5. Eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo. 

E’ bene precisare che la sospensione non sarà automatica, ma deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate. La sospensione può avere durata fino a sei mesi, ma in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori. 

Ancora: è bene sapere che si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti (ma anche della Cessione del quinto dello stipendio, seppur a determinate condizioni) stipulati fino al momento in cui è lanciata la moratoria, a condizione che i contratti siano di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e di una durata superiore a sei mesi.

E infine, ma non secondario, la sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso. 

Cosa accade in seguito alla sospensione? Purtroppo a stabilirlo sarà la singola finanziaria che può scegliere la determinazione della modalità di sospensione che potrà riguardare, alternativamente: 

  1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili). 
  2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili). 

La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione. 

Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, invece, verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto. 

Su questo è bene precisare che, sebbene possa apparire più vantaggioso sospendere l’intera rata, se invece si sospende solo la quota capitale, continuando a pagare gli interessi (saranno poche decine di euro al mese) si evita di doverli poi cumulare agli altri costi del finanziamento.

Insomma, una boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà, anche se -certamente- si poteva fare di più, a cominciare dalla durata della sospensione che -come detto- è di soli 6 mesi, mentre si sarebbe potuta equiparare almeno a quella dei mutui. Assofin sostiene che i contratti di finanziamento sono generalmente così brevi da non giustificare moratorie più lunghe: onestamente, pensando al fatto che i finanziamenti per l’acquisto dell’auto durano generalmente 4 anni (e sono i più ingombranti nel settore), ci saremmo aspettati di più.

E poi vedremo i tempi di reazione del settore: il giudizio complessivo su questo provvedimento dipenderà in gran parte dai tempi con i quali sarà assicurata la sospensione da parte delle varie finanziarie (al riguardo è bene avvertire i consumatori di non richiederla se non si è tra gli aventi diritto per evitare che si blocchi tutta la procedura). Speriamo che le finanziare si mettano subito in moto!