di Lucia Izzo
Con la nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 (qui sotto allegata), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio (n. 205/2017).
Tra queste, in particolare, il divieto del pagamento in contanti della retribuzione spettante a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (per approfondimenti: Addio contante per gli stipendi dal 1° luglio) con cui si è puntato a tutelare i lavoratori da alcune pratiche scorrette come quella delle c.d. “buste paga false”.
Stipendi: sì al versamento su carta di credito prepagata
L’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017, infatti, ha previsto che: “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale” con una serie di mezzi di pagamento
Nel dettaglio, le forme di pagamento ammesse, a partire dal prossimo 1° luglio, per il versamento delle retribuzioni sono:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’INL, nella nota diramata, ha chiarito che negli “strumenti di pagamento elettronico” rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN.
Tuttavia, non mancano le dovute precisazioni: infatti, in tal caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza, proprio perché la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Soci lavoratori di cooperativa: altre modalità di pagamento
Per quanto concerne, invece, i soci lavoratori di cooperativa, che siano anche “prestatori”, l’INL ritiene ammissibile il pagamento delle retribuzioni anche attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
– tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
– il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Stipendi: multe “mensili” a chi paga in contanti
Inoltre, l’Ispettorato si sofferma anche sulla sanzione amministrativa pecuniaria a cui vanno incontro datori di lavoro e committenti che violino l’obbligo in questione: i trasgressori, infatti, rischiano di dover pagare una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
La nota chiarisce che l’applicazione della sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione: in relazione alla consumazione dell’illecito, spiega il documento, il riferimento all’erogazione della retribuzione (che per lo più avviene a cadenza mensile) comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.
A titolo esemplificativo, spiega l’INL, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a euro 1666,66 (importo sanzione mensile) x 3 (mesi di violazione) = euro 5.000.
Il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.