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SPIAGGIA LIBERA: I DIRITTI DEI BAGNANTI

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Ogni anno è sempre la stessa storia. Gli stabilimenti balneari dovrebbero consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione. Ma gestori furbetti costringono i bagnanti che vogliono raggiungere la riva, o semplicemente transitare, a pagare un biglietto.

Si tratta di un vero e proprio abuso che non tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al demanio anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari. Impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è quindi una violazione di legge.

 

Se si usufruisce dei servizi messi a disposizioni del lido, come per esempio ombrellone, sdraio, docce e cabina, è normale e corretto che il gestore pretenda il pagamento. Ma chi vuole semplicemente raggiungere il mare per fare un bagno passando dallo stabilimento balneare non deve pagare alcun ticket d’ingresso. Non mancano, però, gestori che continuano a fare orecchie da mercante e impediscono l’accesso a chi vuole anche solo accedere alla battigia per quanto l’ingresso deve essere sempre libero e gratuito. A stabilirlo è la legge.

Cosa dice la legge?

Oltre all’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“, la legge n. 296 del 2006 stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“. Per battigia si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi.

Insomma l’accesso al mare è libero e per fare un bagno non si deve pagare nulla.

Se, quindi, non vi fanno passare attraverso lo stabilimento balneare per raggiungere il mare e fare il bagno o tentano di farvi pagare, chiamate direttamente i vigili e chiedetegli di intervenire sul posto, così che possano redigere un verbale.

E per ombrelloni e sdraio?

Diverso è il discorso per ombrelloni o sdraio. La legge garantisce l’accesso ed il transito gratuito per il raggiungimento della battigia, ma è meno chiara su quello che accade se mi fermo sulla battigia o a pochi metri di distanza. Infatti garantisce un generico diritto alla fruizione della battigia non solo ai fini della balneazione (si dice “anche”), ma non chiarisce esattamente cosa si intenda per fruizione, se passeggiare, fermarsi o giocare a palla. Resta il fatto che anche il bagnante, come i titolari degli stabilimenti, devono fare in modo di non impedire agli altri bagnanti l’accesso al mare ed il transito per il raggiungimento della battigia. Se, però, possiamo sicuramente affermare che un ombrellone o una sedia sdraio sono certamente ingombranti e ostacolano il transito, diventa più difficile comprendere perché lo sia anche un asciugamano, magari debitamente piegato o dei vestiti ammucchiati.

Le ordinanze dei Comuni

La materia è regolata anche da Regioni e Comuni. La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art. 1 comma 254, prevede che siano le Regioni a dover “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili” e a “individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.

Come se non bastasse, poi, ci sono anche le ordinanze dei Comuni. Molte ordinanze prevedono il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare, la fascia di 5 metri dalla battigia ed il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso. In questo caso, comunque, il divieto vale per tutti, anche per i gestori dello stabilimento, e permane anche se si paga l’ingresso.

Autore: Mauro Antonelli