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SCIOPERO SELVAGGIO, DIRITTO AL RIMBORSO DEL VOLO

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di Gabriella Lax

Si ampliano le ipotesi in cui hanno diritto all’indennizzo i passeggeri che subiscono cancellazioni o ritardi per modifiche ad a largo raggio degli operativi dei voli a causa di assenza in massa, per malattia, del personale.

A stabilirlo è una sentenza del 18 aprile scorso della Corte di giustizia dell’Ue (terza sezione), relativa al caso Tuifly che, nel settembre 2016, dopo l’annuncio di un piano di ristrutturazione, ha visto personale di cabina e gli stessi piloti non presentarsi al lavoro, assenze che hanno causato cancellazioni e ritardi dei voli.

Corte Ue, volo da rimborsare in caso di sciopero selvaggio

Protagonisti della vicenda una trentina di passeggeri che si sono rivolti agli organi di giustizia di Hannover e Düsseldorf, contro la compagnia aerea Tuifly che, nello spazio di pochi giorni, nel settembre 2016, aveva cancellato e ritardato per oltre tre ore diversi voli a causa dell’incredibile numero di assenze per malattia, causate presumibilmente dalla comunicazione di un piano di ristrutturazione della stessa società. La compagnia si era rifiutata di indennizzare i clienti, ritenendo lo “sciopero selvaggio” come un evento al di fuori del suo controllo. Per i legali di Tuifly figuravano in questo casi «circostanze eccezionali», tali da impedire la liquidazione dei risarcimenti dovuti in base al regolamento n. 261/2004 che pone regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Caso Tuifly, la Corte non riscontra le circostanze eccezionali

Chiamati in causa, i giudici della Corte di giustizia hanno specificato che l’articolo 5 dello stesso regolamento ritiene che le circostanze eccezionali che esonerano un vettore aereo dal rimborso «non devono essere, per sua natura o per sua origine, inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea» e devono invece «sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultima».

Quindi non tutti gli eventi inaspettati possono figurare come “circostanze eccezionali”, soprattutto se si tratta di eventi legati alla normale attività del vettore.

Verrebbe meno, altrimenti, la tutela dei passeggeri. E la ristrutturazione comunicata dalla compagnia Tuifly costituisce parte integrante della normale attività di gestione, anche se comporta malumori e agitazione, dunque conseguenze, come nel caso di specie, per il personale.

La Corte dunque chiarisce che, in relazione all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, riguardanti regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, «letto alla luce del considerando 14 dello stesso – specifica la sentenza – dev’essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (nds, sciopero selvaggio non stabilito in via ufficiale da un sindacato), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione».

In sostanza le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese, incluse quelle aeree, e uno sciopero selvaggio (non stabilito in via ufficiale da un sindacato) «non rileva ai fini della valutazione della nozione di ‘circostanze eccezionali’».