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SCHEDA CARBURANTE: COSA CAMBIA PER CONSUMATORI E DISTRIBUTORI

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Dal primo luglio 2018 per avere traccia dell’acquisto di benzina, gasolio o diesel non sarà più necessario compilare la scheda carburante. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, per la detrazione IVA e la deduzione fiscale di queste spese non servirà più compilare l’apposito modulo ma basterà pagare con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

 

Scheda carburante: cosa cambia rispetto al passato

La scheda carburante, chiamata anche carta carburante, è stata introdotta dall’art. 2 della Legge n. 31 del 21 febbraio 1977. In questi anni il documento ha di fatto sostituito la fattura, attestando gli acquisti di carburante effettuati nei distributori stradali e consentendo a imprese e lavoratori autonomi la detrazione IVA e la deduzione fiscale rispetto alle spese sostenute per il rifornimento dei propri veicoli. Con le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, a partire dal primo luglio decade l’obbligo di compilare questo modulo per documentare le spese. Con la circolare 42/E/2012 l’Agenzia delle Entrate pone però una condizione per usufruire di questa semplificazione: i contribuenti in regime ordinario dovranno effettuare un doppio passaggio nelle scritture contabili, il che significa che dovranno annotare ogni movimento della carta e trascrivere tutte le spese effettuate con pagamento elettronico nel documento di riepilogo mensile.

Scatta la fattura elettronica per i benzinai

La possibilità di fare a meno della scheda carburante non è però l’unica novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Sempre a partire dal primo luglio 2018 è infatti previsto anche l’obbligo di fattura elettronica per i benzinai. In pratica, da questa data i distributori di carburante dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi dei rifornimenti erogati. L’obbligo riguarderà inizialmente solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, vale a dire i distributori in cui il rifornimento si può effettuare esclusivamente in modalità di self service prepagato.

Questi impianti sono stati i primi a essere stati interessati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in quanto sono muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, carte di credito, bancomat e carte prepagate, e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Entro il primo gennaio 2020 tutti gli operatori che vendono carburante saranno obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica delle attività in entrata e uscita. Per semplificare il processo Agenzia delle Entrate, Agenzie delle Dogane e dei Monopoli e Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) hanno previsto che la trasmissione dei dati sarà effettuata con un tracciato unico, da utilizzare sia per l’acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico. Nel tracciato unico dovranno comparire i corrispettivi giornalieri, mentre la trasmissione del documento dovrà essere effettuata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con scadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Questi provvedimenti, sommati alla dismissione della scheda carburante che verrà gradualmente sostituita dalla traccia dei pagamenti elettronici, contribuiranno a contrastare le frodi nel settore dei carburanti. Ma non è detto che funzioni!

Autore: Rocco Bellantone