Ritardo di cinque ore in seguito a guasto dell’impianto elettrico e di riscaldamento: sufficiente, come ristoro per i danni patiti, il rimborso del 50% del prezzo del biglietto, ossia €7,38, per il solo danno patrimoniale. La Cassazione respinge ogni richiesta di risarcimento del danno morale per il viaggio travagliato.
Due passeggeri, rimasti in una situazione di totale abbandono, al buio ed al freddo, a seguito di un guasto del treno su cui viaggiavano, ottengono dal Giudice di Pace un risarcimento pari a € 413,37.
In seguito, però, il Tribunale di Milano li condanna alla restituzione a Trenitalia Spa della somma ricevuta, accertando solo il parziale inadempimento della società di trasporti ma negando la sussistenza del danno morale.
I danneggiati, ritenendo di dover essere risarciti anche per lo stress subito, ricorrono in Cassazione.
Solo risarcimento del danno patrimoniale. Pur riconoscendo la responsabilità di Trenitalia, poiché in capo all’azienda risiede l’obbligo di manutenzione del mezzo di trasporto, e perché non risulta provato che il ritardo fosse attribuibile a caso fortuito o forza maggiore, la Cassazione precisa però che «il ritardo di cinque ore con cui i passeggeri sono giunti a destinazione legittima solo una riduzione del prezzo del biglietto, nella misura ritenuta equa del 50%».
Escluso il risarcimento del danno morale. La Suprema Corte ritiene che i disagi lamentati dai passeggeri non siano connotati da gravità: disagi, fastidi, disappunti, ansie rientrano necessariamente nel minimo di tolleranza che ogni cittadino è tenuto ad accettare in virtù del dovere di convivenza.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.