Con un comunicato del 10 gennaio 2018 dell’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazione) si rende nota la possibilità di consultazione di due provvedimenti recanti modifiche alle regole per l’attestato di rischio dinamico e per i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale.
Attestati di rischio dinamico. Dal primo provvedimento emerge che l’attestato di rischio dinamico consentirà di rilevare e valorizzare i sinistri indipendente dalla data di pagamento al fine di prevenire l’elusione e la frode a beneficio degli assicurati «realmente virtuosi».
In particolare le modifiche hanno lo scopo «di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato, tenuto conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi)».
Nuove criteri contro le disparità di trattamento. Le norme proposte nel secondo provvedimento, si prefissano lo scopo di chiarire i dubbi interpretativi che comportano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati delle diverse compagnie.
Nello specifico il provvedimento reca i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale introducendo «nuovi benefici a favore di talune categorie di consumatori/assicurati, in precedenza trascurate».
Infatti è previsto il riconoscimento e il mantenimento della classe di merito di conversione universale in capo ai seguenti soggetti:
– il coniuge, anche in regime di separazione legale dei beni, nonché le persone unite civilmente o conviventi di fatto,;
– l’abituale conducente di un veicolo intestato ad un soggetto portatore di handicap;
– il convivente che abbia acquisito la proprietà del veicolo a titolo ereditario;
– l’utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine.
Tra gli altri, decisamente rilevante è la possibilità di far rientrare tra i soggetti oggetto del provvedimento anche il convivente di fatto e per la persona unite civilmente, «tenuto conto della nuova disciplina in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze».