Rc Auto familiare: stessa classe di merito, quella più favorevole, per tutti i veicoli della famiglia indipendentemente dalla tipologia, applicabile anche in fase di rinnovo
di Lucia Izzo – L’assicurazione RC auto diventa familiare. Tutti i veicoli della famiglia, indipendentemente dalla tipologia, avranno la stessa classe di merito, quella più favorevole, e dunque più bassa, tra i veicoli posseduti. Una novità che, secondo le stime, consentirà un risparmio tra il 30 e il 40% sulle polizze RC auto.
La norma, approvata in via definitiva a seguito della conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), in vigore dal 25 dicembre 2019, permetterà dal 2020 di assicurare tutti i mezzi con la migliore classe di merito presente in famiglia. Il D.L. Milleproroghe, convertito definitivamente in legge, ha previsto un rinvio dell’entrata in vigore della misura al 16 febbraio prossimo e introdotto un “malus”.
Le novità relative all’assegnazione delle classi di merito sono previste dall’art. 55-bis del decreto fiscale che ha modificato il comma 4-bis dell’articolo 134 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole.
Rc auto: la disciplina previgente
Il vigente comma 4-bis già prevedeva una simile possibilità, ma con alcune limitazioni, in particolare legate alla tipologia del veicolo e alle nuove stipulazioni.
Nel dettaglio, la norma prevedeva che l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non potesse assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Ancora, l’impresa non avrebbe potuto discriminare in funzione della durata del rapporto e avrebbe dovuto garantire, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
RC auto familiare: come funziona
Il nuovo comma 4-bis, invece, assicura che il beneficio della classe di merito più favorevole si applichi a qualsiasi ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato o da assicurare. Viene meno, pertanto, la limitazione che consentiva che solo i veicoli della medesima tipologia potessero essere assicurati accedendo alla classe di merito più favorevole.
Pertanto, le compagnie saranno obbligate ad assegnare all’ulteriore veicolo per cui è stipulato il contratto di assicurazione, la classe di merito risultante dall’attestato di rischio conseguito da un altro veicolo del nucleo familiare già assicurato in precedenza. E ciò indipendentemente dalla tipologia del mezzo.
Tale obbligo non scatterà solo per i nuovi contratti, poiché lalegge ora prevede che agli assicurati virtuosi dovrà essere garantita, anche in sede di rinnovo di contratto, la possibilità di assicurare più veicoli sulla base della classe di merito più favorevole risultante dall’attestato di rischio in loro possesso.
Classe di merito più favorevole
L’assicurazione non potrà, dunque, assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo una classe di merito più sfavorevole, rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, purché la persona fisica interessata al rinnovo non sia responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.
Per i contratti già stipulati anteriormente alla conversione in legge del decreto in esame le disposizioni richiamate per la fruizione della classe di merito più favorevole, si applicheranno in sede di rinnovo dei medesimi contratti.
Rc auto familiare: Milleproroghe rinvio al 16 febbraio
Diventa ufficiale, a seguito della definitiva conversione in legge del decreto Milleproroghe, il breve rinvio per l’entrata in vigore dell’Rc auto familiare. Per effetto della legge di conversione, si prevede che le novità introdotte dal D.L. 124/2019 in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all’interno di un nucleo familiare, si applicheranno dal 16 febbraio 2020.
RC Auto familiare: il “malus”
Sempre il Milleproroghe ha però “corretto” il tiro della riforma, provvedendo a introdurre una sorta di “malus”. Nel dettaglio, intervenendo sull’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il provvedimento ha differenziato le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche condizioni.
Ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile, in via esclusiva o principale, un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni sulla RC auto familiare, e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5mila euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall’Ivass.
Tali norme si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis come modificato dal decreto-legge n. 124.