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PIÙ FACILE SANARE I DEBITI PER CHI È ‘MERITEVOLE’

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Annamaria Villafrate 

In fase di conversione del Maxi decreto Ristori approvato definitivamente dalla Camera sono state introdotte importanti novità che snelliscono le procedure da sovraindebitamento

Decreto ristori e sovraindebitamento

In fase di conversione del Maxi decreto Ristori, si è pensato infatti di aiutare imprese e consumatori attraverso la modifica della legge n. 3/2012, nota anche come legge sul sovraindebitamento.

Le novità non fanno in realtà che anticipare quelle che saranno le disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dlgs n. 14/2019.

 

Più ampia la definizione di consumatore

Cambia la definizione di consumatore, che d’ora in poi ricomprenderà anche la persona fisica contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.

Presupposti di ammissibilità e condizioni soggettive ostative

Per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità alle procedure di indebitamento viene eliminata “la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano – su cui deve basarsi l’accordo di ristrutturazione – può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, mentre alle condizioni soggettive che impediscono l’accesso alla procedura si aggiungono le seguenti:

  • aver ottenuto l’esdebitazione per due volte;
  • aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento(solo in riferimento al piano del consumatore);
  • aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (solo in relazione all’accordo di composizione della crisi.)

Accordo di composizione della crisi della società che produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Estensione della procedura ai familiari conviventi

Estensione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari conviventi, quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” ha un’origine comune o quando i soggetti sovraindebitati sono familiari.

In questo modo i membri della stessa famiglia hanno la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (pur restando distinte le masse attive e passive) e il giudice avrà l’obbligo di adottare provvedimenti idonei ad assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

Con membri della stessa famiglia devono intendersi il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Relazione organismo di composizione

Per quanto riguarda il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore non ci sono grosse novità dal punto di vista sostanziale, contrariamente a quanto previsto per il deposito della proposta di accordo di composizione della crisi e di quella del piano del consumatore, che dovranno essere accompagnati da una relazione dell’organismo di composizione della crisi.

Sanzioni processuali per il creditore che ha causato il sovraindebitamento

Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Disciplina di favore per il debitore incapiente

Per quanto riguarda l’esecuzione del piano del consumatore si inseriscono tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza quelli relativi all’assistenza dei professionisti.

Novità anche per quanto riguarda la liquidazione dei beni e le azioni del liquidatore, anche se una delle novità più importanti riguarda la figura del “debitore incapiente” a cui si applica la nuova disciplina solo se persona fisica “meritevole” a cui si concedono 4 anni di tempo dal decreto del giudice per soddisfare i creditori almeno nella misura del 10%.