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PER LA REALIZZAZIONE DELLA VERANDA OCCORRE IL PERMESSO DI COSTRUIRE?

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La veranda adiacente al fabbricato, in quanto intervento edilizio che determina una variazione piano-volumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale viene realizzata, è soggetta al preventivo rilascio di permesso di costruire. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18000 del 2 maggio 2019.

 

La vicenda. Il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una donna, accusata di violazioni in materia edilizia, a causa del rilascio di sanatoria con successivo accertamento di compatibilità paesaggistica. La Corte d’appello, invece, dichiarava la predetta imputata colpevole per la realizzazione della veranda e la condannava a due mesi di arresto e 23mila euro di ammenda, concedendo la sospensione condizionale della pena a condizione della demolizione delle opere abusive.
La donna ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la realizzazione della veranda/tettoia non necessiterebbe del preventivo rilascio di concessione edilizia, essendo perciò soggetta a semplice comunicazione.
Permesso di costruire. La Cassazione conferma la decisione dalla Corte d’appello. Difatti, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi per le quali la legge non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell’uso. Tale norma, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. Nella vicenda, invece, l’imputata, pur non essendo in possesso dei prescritti titoli autorizzativi, aveva realizzato una veranda coperta adiacente al fabbricato principale, occupante una superficie di 55 mq e un volume di 180 mc, avente struttura portante in legno e copertura a falde. Pertanto, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile privo del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata.