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PENSIONE D’INVALIDITÀ SOSPESA AUTOMATICAMENTE SE SI SALTA LA VISITA DI REVISIONE

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Gabriella Lax 

Dal 6 maggio scorso sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle strutture territoriali. I chiarimenti Inps

Pensioni d’invalidità e visite di revisione

Per le pensioni d’invalidità, dallo scorso sei maggio, per semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, l’assenza alla visita di revisione determinerà la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Si prescinderà, pertanto, dall’esito della comunicazione postale.

 

A chiarirlo è il messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021 (in allegato) dell’Inps: l’obiettivo è una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute. Sarà sempre l’Istituto a comunicare all’interessato l’avvenuta interruzione e lo inviterà, entro il termine di scadenza di 90 giorni, a fornire idonea giustificazione dell’assenza alla Struttura territorialmente competente.

Pensioni d’invalidità, sospensione cautelativa

Il messaggio spiega la procedura recepita e cioè che viene dunque introdotta una sospensione cautelativa della prestazione in caso di assenza alla visita, prima ancora che l’interessato possa motivare l’assenza. Nel momento in cui ricevuta la giustificazione sanitaria o amministrativa, l’Istituto la reputi fondata allora il processo di revisione dell’accertamento sanitario verrà riavviato e il beneficiario riceverà apposita comunicazione della data della nuova visita medica.

Assenza alla seconda convocazione e revoca definitiva

Nel caso in cui dovesse risultare assente anche alla seconda convocazione, la prestazione economica verrà definitivamente revocata dalla data dell’inizio della sospensione. In sintesi, riassumendo le ipotesi, si avrà la revoca dell’assegno di invalidità interverrà per mancato invio della giustificazione dell’assenza nella scadenza dei 90 giorni; per valutazione negativa dell’idoneità della giustificazione da parte dell’Inps e assenza anche alla seconda convocazione. Trascorsi i 2 giorni dall’assenza alla visita di revisione nella procedura “CIC” (la nuova procedura Invalidità Civile in Convenzione) in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione dell’invalidità civile sul DB Pensioni. Stessa cosa in caso di inserimento manuale. La mancata riscossione dell’invalidità civile procederà a partire dal mese successivo alla sospensione.