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PEDONE CHE ATTRAVERSA ALL’IMPROVVISO RESPONSABILE AL 100% DELL’INCIDENTE

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Annamaria Villafrate 

Per la Cassazione, il pedone è responsabile in via esclusiva del sinistro quando rappresenta un ostacolo imprevedibile alla circolazione impossibile da evitare

Risarcimento e multa per le lesioni colpose cagionate al motociclista

Con la sentenza n. 29833/2020 la Cassazione questa volta da torto al pedone, responsabile di aver provocato lesioni a un motociclista a causa della sua condotta imprudente e soprattutto imprevedibile da parte del centauro. Il pedone infatti non ha attraversato sulle strisce pedonali, ma è sbucato da due autobus in sosta, rendendo impossibile al conducente del motociclo evitare l’impatto. In genere il pedone ha ragione, in quanto utente debole della strada, non però, chiariscono gli Ermellini, quando è lui a tenere una condotta imprudente tale da rappresentare un ostacolo alla circolazione impossibile da prevedere al fine di scongiurare l’impatto, ma vediamo cosa è successo nel dettaglio.

 

Il giudizio ha inizio davanti al giudice di Pace per poi proseguire in sede di appello davanti al Tribunale, che riforma in parte la sentenza di grado, condannando l’imputato a 200 euro di multa per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e al risarcimento del danno in favore della parte civile, con l’obbligo di provvedere al pagamento immediato di una provvisionale di 20.000 euro.

Per il giudicante è incontestabile il nesso di causa tra la condotta del pedone e la caduta del motociclista. Il primo infatti, anziché attraversare sulle strisce è sbucato da due autobus in sosta, senza guardare se in quel momento stesse sopraggiungendo qualcuno, ma anzi rivolgendo lo sguardo a terra. Imprudente e pericolosa quindi la condotta del pedone, che però non accetta il verdetto dei giudici di merito.

Responsabilità e motivazione quantificazione del danno arrecato

L’imputato decide infatti di ricorre in Cassazione sollevando le seguenti censure.

  • Con il primo rileva la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità esclusiva del sinistro che gli è stata addebitata in giudizio. Non è sufficiente a suffragare tale condanna l’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, anche parte civiledoveva prestare attenzione nei suoi confronti, visto che era avvistabile nel momento in cui scendeva dall’autobus e attraversava la strada in prossimità della linea di mezzeria.

L’assenza di frenata del motociclo pare inoltre riconducibile ad una condotta disattenta del motociclista, non alla velocità moderata con cui costui procedeva.

  • Con il secondo lamenta la mancata motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento visto che la decisione si è fondata sulla valutazione degli 11 punti di danno e su una risonanza eseguita dopo 20 giorni dall’incidente, che non esclude la presenza di patologie intervenute in detto intervallo di tempo.

Il pedone è responsabile in via esclusiva quando la sua condotta è imprevedibile

Gli Ermellini però con la sentenza n. 29833/2020 dichiarano inammissibile il ricorso dell’imputato, motivando nel seguente modo le ragioni della loro decisione.

Prima di tutto la Corte precisa che la ricostruzione del sinistro e l’efficienza causale delle condotte nella causazione dello stesso sono valutazioni rimesse al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità.

Nel caso di specie il giudice ha fatto una corretta applicazione del proprio potere valutativo in quanto ha ritenuto rilevante ai fini del sinistro la condotta imprudente del pedone, avendo accertato la moderata velocità con cui procedeva il motociclista, la cui caduta è quindi riconducibile alla condotta imprevedibile dell’imputato, che non ha utilizzato le strisce pedonali situate a pochi metri di distanza, nonostante la visibilità ridotta. Il Tribunale ha tenuto conto delle regole generali di circolazione, che richiedono prudenza, cautela e attenzione ai sensi dell’art. 140 CdS, che sancisce l’obbligo generale per ogni utente della strada di comportarsi in modo da non costituire un pericolo o un intralcio al fine di salvaguardare la sicurezza stradale.

La Cassazione ricorda come per evitare l’investimento del pedone valgono a carico di chi sopraggiunge le seguenti regole:

  • ispezionare la strada in cui si procede o che si sta per impegnare;
  • mantenere il controllo del veicolo in base alle caratteristiche della strada;
  • prevedere tutte quelle situazioni che possono costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti.

Il conducente può quindi andare esente da responsabilità solo in presenza di un comportamento colposo del pedone tale da configurare una causa eccezionale atipica e imprevedibile, in grado di cagionare da sola l’evento.

Questo quanto ritenuto dal Tribunale, che con un ragionamento logico e coerente ha accertato che il motociclista si è trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, compiuti rapidamente, in modo del tutto inatteso e imprevedibile visto che ha attraversato fuori dalle strisce, tra due autobus in sosta, impedendo al centauro di adottare le cautele più opportune per evitare l’evento. Corretta quindi la riconducibilità eziologica esclusiva alla condotta del pedone.

Improponibile in sede di legittimità invece la lamentela sulla provvisionale, in quanto la pronuncia generica di condanna al risarcimento del danno, che assegna alla parte civile una somma da imputare poi nella liquidazione definitiva, non è suscettibile di passare in giudicato in quanto destinata ad essere travolta dalla liquidazione integrale del danno.