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PACE FISCALE, I NUOVI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

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di Gabriella Lax

Arriva una nuova circolare dell’agenzia delle entrate pronta a fare chiarezza sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018 (in allegato).

Pace fiscale, c’è una nuova circolare

 

Si tratta delle controversie tributarie “in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”, nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 20181. È un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, che viene individuato a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Nuova pace fiscale, quali controversie riguarda?

La procedura riguarderà solo per le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che trattano atti impositivi ancora pendenti (in ogni stato e grado di giudizio, Cassazione e relativi rinvii compresi) per le quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Così, entro il prossimo 31 maggio 2019, i contribuenti interessati dovranno inviare online la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro).

Gli importi

L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, previsti in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Nel caso in cui non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. È esclusa la definizione delle liti aventi oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione, cioè quelli che, in sostanza, sono già nella fase della riscossione. Tranne però alcuni casi: possono beneficiare della definizione agevolata i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. Infine, la circolare dell’Agenzia chiarisce come definire i casi di reciproca soccombenza e le liti su sanzioni non collegate al tributo. Nei casi delle liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui fanno riferimento ma dove non è definito l’importo, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia.